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Sanzioni

Il regime sanzionatorio è regolato sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai D.lgs n. 471, 472 e 473/1997, nonché secondo le disposizioni del  D.lgs 267/200 e dell'art. 9 del regolamento vigente.

Le sanzioni previste sono:

  • a carico dell'ospite: per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione pari al 30% dell'importo non versato (D.lgs n. 471, 472 e 473/1997).
  • a carico del gestore: per le violazioni agli obblighi stabiliti dal regolamento, si applica la sanzione da 25,00 euro a 500,00 euro (art. 7bis D.lgs n. 267/2000).
E' previsto il pagamento delle sanzioni in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. L'importo ridotto è pari al doppio del minimo ossia 50,00 euro (art. 16 L. n. 689/1981).
 
Con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza della Giunta Comunale n.350 del 01/08/2014 è fissato un diverso importo del pagamento in misura ridotta.
 
Tale importo è pari a 100,00 euro per la violazione dei seguenti adempimenti:
  • obbligo dichiarativo dei pernottamenti (art. 6 Regolamento);
  • obbligo del riversamento dell’imposta riscossa (art. 7 Regolamento).
Nel caso in cui il gestore ometta di riscuotere tutta o parte dell’imposta ogni pernottamento non riscosso o parzialmente riscosso rappresenta una violazione al regolamento comunale e la sanzione va applicata per ciascun pernottamento non riscosso o parzialmente riscosso. In caso di omesso riversamento dell’ imposta riscossa, ciascun pernottamento non riversato costituisce un’ autonoma violazione singolarmente sanzionabile.
Gli uffici di riferimento per le sanzioni sono:
  • Ufficio Tributi per quelle di natura tributaria;
  • Polizia Tributaria Locale per quelle inerenti a violazioni a disposizioni regolamentari. Per informazioni o chiarimenti in merito, rivolgersi al n. 041.2747084.
 

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Scadenze per dichiarazioni e pagamenti

Da parte del Gestore della struttura ricettiva

FATTISPECIE
TERMINE ADEMPIMENTO
dichiarazione e pagamento relativi a pernottamenti effettuati nel periodo 1 gennaio - 31 marzo
15 aprile
dichiarazione e pagamento relativi a pernottamenti effettuati nel periodo 1 aprile - 30 giugno
15 luglio
dichiarazione e pagamento relativi a pernottamenti effettuati nel periodo 1 luglio - 30 settembre
15 ottobre
dichiarazione e pagamento relativi a pernottamenti effettuati nel periodo 1 ottobre - 31 dicembre
15 gennaio
 
Ai sensi dell'art 6 comma 8 del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473, il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
 
 

 

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta è la persona che pernotta nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Venezia.          

Consulta l'art. 3 del Regolamento - Soggetto passivo e soggetto responsabile obblighi tributari

 


 

Stagionalità

Per conoscere le stagionalità dell'Imposta di Soggiorno deliberate dal Comune di Venezia, consulta la pagina del vocabolario dell'Imposta di Soggiorno dedicata ai:

pagina aggiornata al 22/01/2019
Ultimo aggiornamento: 22/01/2019 ore 10:18