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  • Reintegrazione nel possesso: procedimento mediante il quale vengono restituite aree occupate in caso di asservimento coattivo o di occupazione temporanea. Ai proprietari interessati viene data comunicazione, almeno sette giorni prima, della data prestabilita per le operazioni di riconsegna, durante le quali è redatto, in contraddittorio, il relativo verbale nonché lo stato di consistenza finale allo scopo di rilevare eventuali danni che saranno successivamente risarciti.
  • Retrocessione: quando un'area espropriata non è mai stata utilizzata per l'opera pubblica cui era destinata (retrocessione totale), oppure è stata utilizzata solo in parte (retrocessione parziale), l'espropriato o gli espropriati possono riacquistarla, previa formale istanza da presentare entro i termini di legge, al prezzo stabilito dalla Commissione Provinciale di cui all'art.41 T.U., prezzo che non può essere inferiore a quanto percepito a suo tempo a titolo d'indennità d'esproprio.
  • Regime fiscale: 1) Per quanto concerne l'IRPEF: le indennità d'esproprio, comprese quelle percepite a seguito di cessioni volontarie (fatta eccezione per le indennità di asservimento) e di occupazione sono soggette ad una ritenuta fiscale del venti percento (T.U., art. 35). Se il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, sceglie la tassazione ordinaria, detta ritenuta viene considerata a titolo di acconto. La ritenuta del venti per cento si applica sulle indennità relative ai terreni situati nelle zone territoriali omogenee  A, B. C e D, se l'espropriato non esercita attività commerciale. 2) Per quanto concerne l'IVA: l'indennità d'esproprio per le aree fabbricabili, compresa quella percepita a seguito di cessione volontaria, costituisce imponibile se l'espropriato vi è assoggettato (quindi se è in possesso di partita IVA). In tal caso dovrà produrre la relativa fattura. L'IVA pagata dall'espropriato verrà rimborsata dall'ente espropriante ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18, primo comma.
 
Ultimo aggiornamento: 11/11/2016 ore 15:52