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  • Servitù (coattiva): sostanzialmente è una limitazione del diritto di proprietà. Tale limitazione si ha con la costituzione, che, parlando di servitù coattiva, è forzosa, di un diritto di godimento a favore di un terzo. La servitù coattiva, generalmente, riguarda la realizzazione di sottoservizi (es. fognature).
  • Silenzio-assenso: nei casi consentiti dalla legge, in seguito a un'istanza del privato, la pubblica amministrazione può non rispondere (di qui il termine "silenzio"). Questo "silenzio" ha però lo stesso valore di un provvedimento di assenso (autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, ecc.).
  • Silenzio-diniego: si applica in casi residuali rispetto il silenzio-assenso. In pratica, in seguito a un'istanza del privato, la pubblica amministrazione può non rispondere, ma, in questo caso, il "silenzio" ha il valore di provvedimento di diniego.
  • Stato di consistenza: è l'accertamento delle condizioni in cui si trova l'immobile da espropriare, da asservire o da occupare temporaneamente, al fine di determinare le relative indennità e anche per rilevare eventuali danni.
  • Stima indennità provvisoria: è la determinazione del valore unitario dell'immobile da espropriare moltiplicata per la superficie interessata dall'opera che si andrà a realizzare (nel caso di fabbricati, o loro porzioni, chiaramente va considerato il valore di mercato del fabbricato). Questa determinazione viene fatta sulla base di criteri di stima stabiliti dalla legge. Contemplata dal T.U., art. 20, terzo comma, l'indennità provvisoria viene poi notificata, tramite gli ufficiali giudiziari, agli interessati, i quali hanno trenta giorni di tempo dalla data della notifica per accettarla, in tal caso dovranno farlo per iscritto, o rifiutarla (la mancata risposta equivale al rifiuto). Una volta accettata l'indennità diviene definitiva. Se non accettata, viene depositata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Amministrazione avvia il procedimento per la determinazione dell'indennità definitiva.
  • Stima indennità definitiva: viene redatta da un collegio composto da tre tecnici oppure dalla Commissione Provinciale prevista dall'art.41 del (T.U.). La relazione di stima viene depositata presso l'Autorità Espropriante. Di questo deposito viene dato avviso agli interessati i quali hanno tempo trenta giorni dalla data di notifica per accettarla, ovviamente per iscritto, oppure rifiutarla e fare opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio.
 
Ultimo aggiornamento: 30/03/2021 ore 15:21