Vocabolario ICI - E
Vocabolario tributario E
Enfiteusi
L'enfiteuta, oltre a percepire i frutti, ha il diritto di affrancazione del bene, mediante il pagamento di una somma corrispondente al canone moltiplicato per 15 annualità. Di contro al proprietario del fondo è riconosciuto il diritto di devoluzione, nel caso di inadempienza da parte dell'enfiteuta.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 58, comma 1 del D.Lgs. n.446/97, la soggettività passiva ICI è stata estesa all'enfiteuta. Pertanto, obbligato al pagamento dell'imposta relativa al suolo su cui è costituito il diritto di enfiteusi, non è il proprietario dell'immobile ma, rispettivamente, il titolare del diritto di enfiteusi.
Eredi
L'art. 15 comma 2 della legge n. 383 del 18/10/2001 ha eliminato l'obbligo di presentare la comunicazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) da parte dell'erede ed i legatari.
L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Rimane l'obbligo dichiarativo per tutte le informazioni non contenute nella dichiarazione di successione.
Eredità
Le norme in materia precisano:
* Codice Civile, art. 521:
"Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato"
* Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni":
1. Art. 28, comma 2:
"Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari..."
2. Art. 28, comma 5:
"I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredità .... e ne hanno informato per raccomandata l'Ufficio del Registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità.."
3. Art. 31:
1. "La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione." (così modificato dal comma 78 dell'art.1, Legge 27/12/2006, n.296):
...c) all'art. 31, comma 1, le parole"sei mesi" sono sostituite dalle seguenti. "dodici mesi".
2. "Il termine decorre... dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'art. 28..."
Ciò premesso, ai fini ICI l'erede non ha nessun obbligo, se ha formalizzato la rinunzia nei modi fissati dalla legge, in quanto non è soggetto passivo d'imposta.
Esenzioni
Art. 7 Esenzioni
Testo: in vigore dal 01/01/1993
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.