Vocabolario ICI - P

Vocabolario tributario P

 

 

Parentela

La parentela
La parentela è il vincolo che lega le persone che discendono dallo stesso soggetto, detto "capostipite". Per qualificare il vincolo si considerano le linee ed i gradi.
È in linea retta il rapporto che lega un parente direttamente ad un altro, ad esempio padre e figlio, nonno e nipote; è in linea collaterale il rapporto che intercorre tra coloro i quali hanno il capostipite in comune ma non discendono l'uno dall'altro, ad esempio i fratelli o zio e nipote.
I gradi di parentela, importanti per stabilire i diritti all'eredità e individuare i soggetti obbligati a fornire gli alimenti, si contano calcolando le persone e togliendo il capostipite. Ad esempio, padre e figlio sono parenti in linea retta di primo grado; nonno e nipote di secondo grado; tra fratelli esiste una parentela in linea collaterale di secondo grado, tra cugini di quarto grado, ecc. La parentela ha rilevanza giuridica fino al sesto grado (art. 77 c.c.)
La parentela legale, che nasce dal rapporto di adozione, è equiparata alla parentela naturale: con l'adozione infatti l'adottato entra a far parte della famiglia dell'adottante a pieno titolo, assumendo il normale rapporto di parentela con i parenti dei nuovi genitori.
 
L'affinità
L'affinità è il rapporto che intercorre tra un coniuge e i parenti dell'altro (art. 78 c.c.): cognati, suoceri, nuora, ecc. Per calcolare il grado di affinità si deve tenere conto del grado di parentela che lega il coniuge ai suoi congiunti.
Esempio: genero e suocera sono affini di 1° grado: infatti fra la moglie e la madre della moglie c'è una parentela di primo grado.
L'affinità è un vincolo che nasce con il matrimonio ma che non cessa con la morte dell'altro coniuge, ma solo con la dichiarazione di nullità del matrimonio. È controverso se tale vincolo cessi a seguito del divorzio visto che permane il divieto di contrarre matrimonio con un affine in linea retta (ad es. suocero, genero, ecc.)
Anche l'affinità è giuridicamente rilevante fino al sesto grado.

 

Pertinenze

PERTINENZE: che cosa sono? Aliquote e detrazione?

Ai sensi dell'art. 2 bis del "Regolamento ICI" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 16/11/98, così come modificata ed integrata dalle delibere del Consiglio Comunale n. 205 del 14-15/12/98 e n. 186 del 20/12/1999, divenuta esecutiva il 30/12/99:

1. "Si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che le stesse siano destinate e effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale delle persone fisiche;
2. Ai fini di cui al comma 1°, si intendono pertinenze le unità immobiliari classificate e classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7."

Per le pertinenze dell'abitazione principale, dal 1 gennaio 2000 si applica l'aliquota dell'abitazione principale, a condizione che esista il requisito soggettivo di utilizzo.
Tale requisito vale anche nel caso di più pertinenze.
Esempio: due garage; un garage e magazzino.
Sono in ogni caso escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta tutte le unità immobiliari delle categorie C/2 - C/6 e C/7 produttrici di reddito (date in affitto).

I casi in cui le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) godono della stessa aliquota dell'abitazione principale:
* pertinenze delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché direttamente utilizzate dal soggetto passivo;
* pertinenze di abitazioni acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di ristrutturazione o di restauro che ne impediscano l'immediato utilizzo abitativo, purché tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto;
* un'altra unità immobiliare (non più di una), oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori - figli) purché gli stessi utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale e siano ivi residenti;
* le abitazioni concesse in locazione ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato;
* l'abitazione del cittadino italiano residente all'estero è considerata abitazione principale se la stessa non è affittata.

Si ricorda che i contribuenti sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione ICI nel caso in cui si verificasse la perdita o l'acquisizione del requisito di pertinenza.
vedi Dichiarazione ICI 

ATTENZIONE
Per quanto attiene alla detrazione dell'abitazione principale, se la stessa non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, essa deve essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta sulle pertinenze. (Circolare n. 114/E del 25.5.1999 - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate).

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Ultimo aggiornamento: 16/12/2016 ore 13:30