Vocabolario IMU - U
Vocabolario tributario U
Usufrutto, uso e abitazione
I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto legale dei beni del figlio minore, fino al raggiungimento della maggiore età, come previsto dall'art. 324 del codice civile e seguenti. Sono esclusi dall'usufrutto legale, i seguenti beni:
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, I'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
I diritti di uso e abitazione, di cui agli artt. 1021 e seguenti del codice civile, consistono nel diritto di utilizzare la cosa limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.
Qualora sull'immobile sia costituito un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sia per effetto di atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al pagamento dell'Imposta Municipale propria è il titolare del diritto reale di godimento e non il nudo proprietario.
Ai sensi dell’art. 1350 c.c. l'atto di costituzione del diritto di abitazione deve essere stipulato in forma scritta, ma non è necessario recarsi avanti al notaio. Tuttavia, l'art. 2643, n. 4) c.c. prevede l'obbligo di rendere pubblici, con il mezzo della trascrizione, "i contratti che costituiscono o modificano (….) il diritto di abitazione" ed il successivo art. 2657, comma 1 c.c., dispone che la trascrizione non possa essere eseguita "se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente".Da ciò deriva che il diritto di abitazione viene ad esistenza per il solo effetto della stipulazione in forma scritta "semplice" del relativo atto costitutivo, ma affinché l'esistenza di tale diritto sia opponibile ai terzi, e dunque anche all'Amministrazione comunale titolare della potestà impositiva IMU, occorre che esso sia trascritto nei Registri Immobiliari, e tale trascrizione è ammessa solo nella forma di atto pubblico (e dunque stipulato davanti ad un notaio) o di scrittura privata autenticata.
Pertanto in assenza di differenti indicazioni ministeriali e/o giurisprudenziali, il Comune di Venezia riconosce la traslazione della soggettività passiva dal proprietario al titolare del diritto di abitazione solo nei casi in cui l’atto costitutivo del diritto reale minore sia stato trascritto nei pubblici registri immobiliari.
Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello:
1. spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile (1);
2. del socio della cooperativa edilizia sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria;
3. dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (vedi circolare del Ministero delle Finanze n. 118 del 7/06/2000);
4. dell'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 16/2012.
(1) Nel caso in cui il coniuge superstite trasferisca la propria residenza dalla casa coniugale ad altro indirizzo, il diritto di abitazione decade. Dalla data del cambio di residenza, pertanto, tutti i proprietari, compreso il coniuge superstite, se possiede una quota di proprietà della casa coniugale e relative pertinenze, dovranno presentare la dichiarazione IMU, entro il termine di legge e versare l’imposta pro quota.