Vocabolario TASI - S
Vocabolario tributario S
Soggetto passivo
Solidarietà
Si riporta l'art. 1292 del Codice Civile " Nozione della Solidarieta"
"L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione (1), in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri (2); oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (3).
Note (1) I presupposti delle obbligazioni solidali sono: a) una pluralità di debitori (obbligazioni solidali passive) o di creditori (obbligazioni solidali attive); b) l'identità della prestazione [v. 1293 nota ]; c) l'identità della fonte (le obbligazioni devono derivare da un medesimo fatto giuridico, es.: contratto, fatto illecito etc.). Secondo parte della dottrina l'identità della fonte e della prestazione non sono condizioni necessarie della solidarietà, nel senso che la legge o le parti possono far sorgere obbligazioni solidali anche con prestazioni diverse tra loro o anche da fonti diverse, purché siano strutturate in modo che l'adempimento di una liberi gli altri debitori (o soddisfi gli altri creditori). Secondo tale dottrina tali requisiti sono invece presupposti indispensabili per l'applicazione della presunzione legale [v. 2727] di solidarietà passiva [v. 1294], nel senso che ogni volta che un'obbligazione sorge da un medesimo fatto, a carico di più soggetti, tenuti dalla medesima prestazione, l'obbligazione è solidale.
(2) È l'obbligazione solidale passiva.
(3) È l'obbligazione solidale attiva.