Vocabolario TASI - V
Vocabolario tributario V
Versamento
- entro il 16 giugno - acconto o unica soluzione
- entro il 16 dicembre - saldo
Per l'anno 2014, con delibera della Giunta Comunale n. 280/2014, il versamento in acconto o in unica soluzione è stato prorogato al 21/7/2014.
Il versamento può essere effettuato tramite modello F24 reperibile nella voce del vocabolario IMU dedicata a tale argomento.
Modalità di compilazione Mod. F24
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:
-nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it , per il Comune di Venezia L736;
- nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
- nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo (se il pagamento Tasi è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle);
- nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Versamento minimo
La legge istitutiva della TASI prevede però la solidarietà tra i soggetti passivi (possessori tra loro e utilizzatori tra loro) e l'unitarietà dell'obbligazione tributaria per cui l'importo di 12 euro si intende riferito al complesso della quota utilizzatori e al complesso della quota possessori.
esempio:
imposta complessiva possessori 30 euro pagabile con 3 possessori
unico versamento di 30 euro intestato ad un solo possessore o 3 versamenti da 10 euro (anche se inferiore a 12 euro)
Attenzione:
non è dovuto il conguaglio del saldo 2014 quando l'intera quota dei proprietari o degli utilizzatori è inferiore o uguale a 12 euro per effetto della modifica delle aliquote e detrazioni approvate con Delibera Commissario Straordinario n. 74/2014.
esempio:
Un soggetto, proprietario al 100%, in base alla vecchia aliquota ha versato in acconto 13 euro in quanto l'imposta dovuta per l'intero anno ammontava a 26 euro. Ricalcolando l'imposta annuale con la nuova aliquota ne deve in totale 20, quindi a saldo non versa nulla perché il conguaglio, pari a 7 euro, è inferiore al minimo previsto.