3. Il quadro normativo del PEEP

3.1. Inquadramento urbanistico delle aree di piano

Le aree costituenti il nuovo Piano di Zona ai sensi della legge 167/1962 sono le Z.T.O. C2 destinate dalla vigente V.P.R.G. (variante per la residenza) ad espansione residenziale di iniziativa pubblica, nonché l'area destinata a P.E.E.P. dalla nuova V.P.R.G. per l'isola di Murano. Va però tenuto presente che all'inizio dello scorso 1999, successivamente quindi all'approvazione regionale di detta V.P.R.G., è stata adottata dal C.C. una nuova V.P.R.G. (variante generale per la terraferma), attualmente in regime di salvaguardia, che ricomprende ed aggiorna con alcune modifiche la precedente. In particolare, per quanto attiene l'oggetto del presente Piano, alcune zone C2 sono state confermate senza alcuna modifica, mentre in altri casi si sono introdotte modifiche motivate sia da aggiustamenti locali sia da scelte più generali introdotte dalla nuova V.P.R.G.

La progettazione del nuovo P.E.E.P., articolato in nuclei corrispondenti alle C2 ovvero ai perimetri di strumento attuativo unico previsti dalla V.P.R.G., nonché all'area P.E.E.P. di Murano, ha tenuto conto delle due Varianti di Terraferma nel tentativo di avvicinarsi alle indicazioni più recenti approvate dal C.C., all'interno delle variazioni consentite dalle norme di cui all'art. 11 della legge regionale 61/1985, e successive modifiche, nel passaggio dallo strumento urbanistico generale ad uno strumento attuativo di iniziativa pubblica.

La definizione delle quantità edificabili ha, in particolare, confrontato quelle previste dalle due V.P.R.G., espresse nello strumento urbanistico vigente in metri cubi di volume e in quello adottato in metri quadrati di superficie lorda di pavimento. Per verificare la conformità delle quantità residenziali previste nei singoli nuclei, queste sono state raffrontate alle volumetrie indicate dalla prima variante nonché a quelle convenzionalmente calcolabili per la seconda, determinando i mc. di V realizzabili nei singoli nuclei attraverso la moltiplicazione del dato espresso dalle tabelle in mq. di Sp con il coefficiente ×3, come previsto all'art. 4 delle N.T.A della Variante adottata.

Si è infine tenuto conto del lavoro svolto in preparazione della nuova V.P.R.G. di terraferma (quella adottata) che, per alcune zone di particolare interesse ai fini della definizione di un coerente disegno urbano, ha ritenuto opportuna la proposizione di progetti-guida.

3.2. I nuclei territoriali del piano

Il Piano di Zona si articola in n. 17 nuclei che recepiscono sostanzialmente, ad esclusione del nucleo di Sacca San Mattia individuato dalla V.P.R.G. dell'isola di Murano sopra richiamata, la localizzazione delle Z.T.O. C2 individuate dalle due Varianti di terraferma, vigente e adottata, nonché, in buona misura, la loro perimetrazione. Va rilevata la particolarità dei due nuclei n. 3 e 4, Bissuola sud e Bissuola nord, i cui perimetri corrispondono, come prescritto dalla V.P.R.G. adottata, ad ambiti di unico strumento attuativo, comprendenti diverse destinazioni urbanistiche di zona.

I nuclei risultano distribuiti su tutto il territorio della terraferma, privilegiando aree già urbanizzate in corrispondenza di insediamenti consolidati, rispetto ai quali si integrano, sia sotto il profilo della struttura insediativa che delle urbanizzazioni.

Particolare attenzione è stata posta nella progettazione dell'area di Bissuola, riprendendo le indicazioni della V.P.R.G. vigente, sviluppate dalla successiva V.P.R.G., il cui obiettivo è il ridisegno dei confini orientali di Mestre.

Lo schema progettuale dell'intera area è stato definito attraverso la predisposizione, nel 1996, di un progetto-guida, successivamente recepito dalla V P.R.G. adottata.

L'obiettivo principale che il progetto-guida si è posto è stato quello di disegnare un nuovo quartiere strutturato da un lungo canale verde che pone in continuità tre aree: quella a nord-ovest oltre la circonvallazione, l'area di Bissuola e il parco lungo il canale Osellino. L'espansione residenziale si appoggia su una nuova strada di collegamento nord-sud, già prevista dal P.R.G. vigente, che viene ridefinita nei suoi caratteri sia fisici che funzionali. Il canale verde assolve la funzione di spazio di unione tra elementi del progetto e il contesto, e si articola in una serie di luoghi differenziati.

Nel complesso, questo progetto di intervento interessa tre grandi ambiti territoriali assoggettati a pianificazione attuativa: Bissuola sud, Bissuola nord e Favaro. Quest'ultima area non è tuttavia compresa nel Piano di Zona essendo classificata come C2 di iniziativa privata.

Oltre ai lotti residenziali le aree comprendono vaste zone verdi con attrezzature pubbliche o ad uso pubblico.

3.3. Il dimensionamento generale e gli standard urbanistici

Complessivamente il P.E.E.P. copre una superficie di mq. 845.664, per un volume residenziale totale di mc. 971.768, consentendo l'insediamento di 6.559 nuovi abitanti, calcolati sulla base dei parametri dell'art. 22 della legge regionale 61/1985.

Sommando ai 6.559 abitanti-vani previsti dal presente P.E.E.P. gli 1.315 abitanti-vani che rappresentano - come già sottolineato - la quota di "offerta anticipata" derivante da programmi di intervento approvati o in corso di approvazione, assimilati alle caratteristiche dell'edilizia economica e popolare localizzata in aree P.E.E.P., l'offerta complessiva risulta pari a 7.874 abitanti-vani che rappresentano il 41,3% della previsione di fabbisogno totale (19.065 abitanti-vani). Il fabbisogno minimo di edilizia economica e popolare nell'intero territorio comunale era stato più sopra calcolato in 7.626 nuovi abitanti-vani. L'eventuale fabbisogno aggiuntivo derivante dalla futura approvazione di strumenti generali, attualmente solo adottati o in fase di redazione, dovrà essere soddisfatto attraverso varianti al P.E.E.P.

Come più volte ripetuto, il P.E.E.P. si inserisce in un contesto in cui coesistono strumenti urbanistici generali vigenti o adottati in regime salvaguardia.

In particolare le due Varianti generali interessanti la terraferma, tranne il nucleo di Sacca San Mattia a Murano, differiscono nel parametro di applicazione degli standard, corrispondente a complessivi mq. 21,5/abitante nella V.P.R.G. vigente ed incrementato, per la maggior parte delle Z.T.O. C2, a complessivi mq. 30,5/abitante nella V.P.R.G. adottata.

Il dimensionamento delle aree destinate ad urbanizzazioni primarie e secondarie, che soddisfano lo standard, è stato calcolato in base alle previsioni della V.P.R.G. adottata.

Le aree a standard ammontano a complessivi mq. 401.825, opportunamente disaggregati nelle tavole di Piano.

La tabella seguente rappresenta la sintesi dei principali dati di dimensionamento e carature urbanistiche complessivi e per singoli nuclei del Piano.

La sua lettura contestuale alle tabelle delle V.P.R.G. vigente e adottata consente, in particolare:

a) il confronto tra P.E.E.P. e V.P.R.G. vigente per quanto riguarda:

  • superfici territoriali dei nuclei;
  • volumi residenziali;
  • nuovi abitanti insediabili;

b) il confronto tra P.E.E.P. e le due V.P.R.G., vigente e adottata, per quanto riguarda:

  • aree destinate a standard.

Tab. 4

nucleo
C2 di VPRG
sup.territ.St
sup. fond.Sf
V resid.
V non resid.*)
abitanti teorici
sup. aree compless. a standard
1
1
15.995
7.069
18.000
n.i.
120
6.319
2
4
62.103
24.287
79.000
n.i.
527
27.737
3
9-10
151.291
38.507
154.400
15% di Vr
1.030
81.848
4
11-12-13-16-17
187.523
65.050
169.320
24.770
1.129
86.249
5
14
25.283
11.060
31.800
n.i.
212
10.683
6
20
18.343
7.414
26.880
n.i.
179
7.978
7
21
56.144
19.663
84.120
n.i.
561
32.297
8
26
41.111
17.889
57.750
n.i.
385
17.923
9
27
32.967
12.694
45.700
28% di Vr
305
15.447
10
28
28.416
15.978
28.550
n.i.
190
8.971
11
30
39.674
15.022
55.900
n.i.
372
17.128
12
31
38.953
18.870
58.800
n.i.
392
15.724
13
34
44.651
15.137
56.100
n.i.
454
25.254
14
40
15.636
4.800
15.708
n.i.
105
9.082
15
41-42
39.057
15.642
39.480
n.i.
263
17.623
16
43
28.696
10.086
28.930
n.i.
193
14.245
17
Murano - San Mattia
19.821
6.892
21.330
n.i.
142
7.317
TOTALI
 
845.664
306.060
971.768
-
6.559
401.825

*) ove non espressamente indicato, si intende applicata la norma generale che consente un V non residenziale fino ad un massimo del 20% del V totale per ogni singolo nucleo (vedi art. 7 delle NTA).
 
3.4. I criteri di assegnazione delle aree

Il P.E.E.P. sarà accompagnato dall'approvazione di un nuovo Regolamento per l'assegnazione delle aree.

Come richiamato nella premessa, per la sua stesura si è partiti dal riconsiderare le difficoltà e, in molti casi, i risultati insoddisfacenti della prima generazione del P.E.E.P.:

  • la eccessiva dimensione dei lotti e la mancanza di indirizzi sull'assetto tipo-morfologico dei nuclei, assegnati ad una pluralità di soggetti pubblici e privati, peraltro insufficientemente valutati e selezionati in merito all'affidabilità finanziaria e gestionale, con la conseguente incertezza dei tempi di avvio e di ultimazione dei programmi costruttivi, il protratto immobilizzo delle aree assegnate, in molti casi inutilizzate per anni a causa dell'inerzia dei soggetti assegnatari, pubblici o privati, e ciononostante difficilmente revocabili per le incertezze interpretative sulla normativa esistente e sui provvedimenti di assegnazione;
  • la eccessiva rigidità e semplificazione dei modelli di insediamento nei P.E.E.P., sostanzialmente ancorati ad una nuova edificazione con destinazione esclusivamente abitativa, povera di funzioni complesse e diversificate, prevalentemente limitata ai soggetti attuatori "storici" dell'E.R.P. (I.A.C.P., cooperative di abitazione, imprese e cooperative di costruzione);
  • la difficoltà di assicurare una effettiva contestualità delle urbanizzazioni rispetto ai fabbricati, per sfasamenti nella programmazione comunale e per la difficoltà di gestire direttamente la realizzazione delle urbanizzazioni da parte dei soggetti assegnatari, dotati di capacità economiche e gestionali non sempre adeguate (difficoltà di costituzione e di operatività dei consorzi).

Il nuovo Regolamento di assegnazione intende tener conto della legislazione statale e regionale più recente la quale, negli anni che hanno fatto seguito all'esaurimento del primo "piano decennale" (legge 457/1978), ha progressivamente traghettato una parte della recente legislazione, nata come "straordinaria" o "di emergenza", verso la pratica amministrativa corrente.

Questa ha consentito di affiancare e, in parte, di modificare sostanzialmente alcune norme precedenti, attribuendo una maggiore attenzione verso tipologie innovative di intervento (programmi complessi e ricorso a procedure di approvazione semplificate: ad es. gli accordi di programma), tendenti a privilegiare la progettazione unitaria dei programmi costruttivi, la pluralità funzionale, la sinergia di risorse pubbliche-private, le caratteristiche di fattibilità particolarmente sotto gli aspetti della disponibilità delle aree, del finanziamento complessivo dei programmi, della completezza delle urbanizzazioni e della definizione temporale degli interventi.

Il nuovo Regolamento di assegnazione si propone quindi alcune coordinate generali:

  • modificare criteri di assegnazione utilizzati "de facto" nel corso della prima applicazione del P.E.E.P., scarsamente funzionanti e non rispondenti alla formazione di programmi complessi, introdotti dalla recente legislazione, che consenta la interazione di risorse pubbliche e di risorse private e una maggiore integrazione funzionale degli insediamenti, e alle caratteristiche dei nuovi potenziali soggetti di intervento in aree P.E.E.P., subordinando i programmi ad evidenti benefici della parte pubblica;
  • favorire la domanda programmata di aree, sulla base di requisiti e condizioni oggettive e verificabili e privilegiare, tra i criteri per l'individuazione dei soggetti chiamati ad intervenire nel P.E.E.P., quelli tendenti a promuovere la fattibilità finanziaria dei programmi, l'esperienza e la capacità gestionale dei soggetti, l'attendibilità dei tempi di realizzazione delle opere;
  • incentivare, ai fini suddetti, i programmi unitari di intervento proposti da una pluralità di soggetti associati, che obblighino congiuntamente tutti i soggetti proprietari delle aree e gli assegnatari cui è demandata l'attuazione del P.E.E.P., sia per snellire le procedure amministrative e ridurre il contenzioso in fase di espropriazione delle aree (disponibilità rapida e certa delle aree comprese nel P.E.E.P.), sia per assicurare la copertura delle effettive spese di urbanizzazione delle aree (realizzazione diretta in forme consorziate delle opere e partecipazione pro quota ai costi effettivi delle medesime), creando i presupposti alternativi alla recente norma che obbliga, in linea generale, alla applicazione dei puri oneri tabellari di urbanizzazione primaria e secondaria;
  • conseguire in tal modo anche un miglior controllo del risultato urbano ed edilizio, attraverso un uso finalizzato degli strumenti e delle procedure amministrative (qualità dei nuovi insediamenti) e diversificare per quanto possibile la composizione sociale dei nuovi insediamenti, le tipologie e le destinazioni residenziali degli alloggi stessi (proprietà, quote in locazione, alloggi per categorie particolari, ecc.);
  • procedere negli altri casi all'assegnazione delle aree sulla base di avvisi pubblici riferiti ad uno o più nuclei o settori di nuclei del P.E.E.P. e delle sue varianti, indicando quanto meno dei lotti minimi di assegnazione, le opere di urbanizzazione che saranno realizzate dal Comune e quelle a carico degli assegnatari e gli altri elementi utili alla configurazione complessiva dei programmi;
  • stabilire comportamenti certi e tempestivi da parte dell'Amministrazione nei casi di inadempienza e prolungata inerzia degli assegnatari.

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Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 ore 10:57