Ponte e recapito

ART. 4 DEFINIZIONI

7. Per “ponte” si intende la parziale copertura, per una lunghezza massima di ml 8.00, del fosso, scolo, capofosso o canale, con manufatti idraulici che, se non diversamente stabilito dal regolamento edilizio comunale, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l’attraversamento da ciglio a ciglio.

12. Per “quota di recapito” s’intende la quota necessaria all’immissione delle acque di un tratto di rete idraulica nel tratto successivo o di recapito.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2020 ore 10:27