Principali sanzioni sui documenti e sulle dichiarazioni
sanzioni previste dall'articolo 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni false o mendaci
1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2) L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4) Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
ultimo aggiornamento 01/07/2011