L'espropriazione per pubblica utilità
Il termine "espropriare" deriva dal latino “expropriare”, a sua volta derivazione di “proprius” (proprio), col prefisso “ex”.*
In ambito legale, significa privare qualcuno del diritto di proprietà sui suoi beni o di un diritto relativo a essi. Quest'ultimo è il caso delle servitù coattive, con le quali si costituisce forzosamente un diritto su di un bene privato.
L'espropriazione può avvenire per cause di pubblica utilità o di pubblico interesse, per cui l'interesse collettivo prevale su quello del singolo. Tali cause devono essere individuate dalla legge.
L'espropriazione può avvenire solo a fronte della previsione di un'indennità.
La normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità trova innanzitutto i suoi fondamenti nella Costituzione, nella parte in cui tratta dei diritti e doveri dei cittadini1.
Parimenti, l'espropriazione per pubblica utilità è contemplata dal Codice Civile2.
Il 30 giugno del 2003 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001, n. 3273, - di seguito Testo Unico (T.U.) - il quale raccoglie, in gran parte innovandola, la normativa speciale sulle espropriazioni. Prima di tale data bisognava infatti risalire ai lontani 18654 e 19715.
Le innovazioni introdotte dal Testo Unico riguardano soprattutto le competenze nella procedura espropriativa e la fase di partecipazione degli interessati.
Dall'entrata in vigore del Testo Unico sono comunque intervenute ulteriori sue modifiche sostanziali: la Legge finanziaria 20086 ha modificato il criterio di indennizzo delle aree edificabili7, per quanto riguarda il criterio di indennizzo delle aree non edificabili8 vengono invece apportate modifiche dalla Sentenza della Corte Costituzionale 7 giugno 2011, n.181, mentre, con riguardo ai livelli di progettazione, altre importanti innovazioni sono state introdotte da due riedizioni del Codice dei contratti pubblici9: il progetto preliminare di un'opera pubblica diviene l'attuale Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, in acronimo PFTE; i livelli di progettazione vengono ricondotti a due (PFTE e progetto esecutivo).
* fonte: http://www.treccani.it/vocabolario
1 Costituzione Italiana, art.42, comma 3: "La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale"
2 Codice Civile, art. 834 :"Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità. Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali"
3 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (T.U.)
4 Legge 25 giugno 1865, n. 2359 (c.d. legge Pisanelli, dal nome del relatore)
5 Legge 22 ottobre 1971, n. 865
6 Legge 24 dicembre 2007, n. 244
7 T.U., art. 37
8 T.U., art. 40
9 D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, art.23 e Dlgs 31 marzo 2023, n.36, art. 41