Commercio in forma itinerante

L'autorizzazione/SCIA per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita:
  • a svolgere l'attività con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, anche se muniti di ruote.È inoltre vietato tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata. La sosta non può superare le due ore;
  • alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale;
  • alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dalla presentazione della SCIA, deve iniziare l’attività di vendita dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

A chi si rivolge
Agli operatori, imprenditori o agli aspiranti tali nonché ai professionisti incaricati dai medesimi, alle Associazioni, ai liberi professionisti,  e più in generale ai cittadini interessati all'attività di commercio su area pubblica.
 
Cosa fare per

Per visionare le domande/risposte più frequenti consultare la pagina: Faq: domande e risposte frequenti

Quanto costa
Per visionare modalità e importi consultare la pagina: Diritti d'istruttoria
 
Standard di qualità

Intervallo di tempo dalla richiesta di informazioni e/o appuntamenti all'evasione della richiesta <=2 giorni lavorativi.


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Aggiornamento a cura del Settore Commercio.

 

Ultimo aggiornamento: 04/09/2023 ore 12:21