Terre e rocce da scavo
La materia delle Terre e Rocce di scavo è disciplinata dal D.P.R. 13.06.2017, n. 120 ( Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo), ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 16, fissata al 22 agosto 2017.
Il D.P.R .120/2017 prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo invii al Comune del luogo di produzione e ad ARPAV una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare secondo le modalità definite all'art. 21.
Le Dichiarazioni ai sensi dell' art. 21 del DPR n. 120/2017:
La Regione del Veneto ha fornito indicazioni sulle modalità per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni nei due casi possibili:
- utilizzo del materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione (Circolare n. 353596 del 21/8/2017)
- riutilizzo del materiale nello stesso sito di produzione (Circolare n. 127310 del 25/3/2014 con allegato il Modello di autocertificazione).
A chi inviare le dichiarazioni?
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Riutilizzo dei materiali di scavo al di fuori del cantiere di produzione:
Le dichiarazioni devono essere inviate ad ARPAV all'indirizzo terrerocce@pec.arpav.it e agli indirizzi PEC dei comuni di competenza (cioè in cui ricadono i siti di scavo e di riutilizzo). I moduli devono essere inviati in formato file pdf firmato digitalmente o stampato e firmato su carta e poi scansionato. -
Completo riutilizzo dei materiali di scavo nello stesso sito di produzione:
Il modello di autocertificazione deve essere inviato solamente all’indirizzo PEC del comune in cui ricade il sito di produzione (vedi contatti a fondo pagina).
SI SOTTOLINEA
Le differenze sostanziali dal punto di vista operativo rispetto alla normativa precedente riguardano i seguenti aspetti:
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la dichiarazione deve essere sottoscritta dal produttore, cioè "il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo"; non sono più accettabili dichiarazioni sottoscritte dal proprietario/proponente o dal progettista/direttore dei lavori.
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La trasmissione della documentazione va fatta oltre che ad ARPAV anche ai comuni del luogo di produzione e dei luoghi di utilizzo 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo.
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La modulistica da utilizzare per la dichiarazione (Allegati 6 e 8) è modificata ed integra alcune informazioni rispetto a quella già in vigore in Regione. Per i progetti approvati dal 22 agosto 2017 in poi viene sempre utilizzata la nuova modulistica (Allegati 6 e 8).
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In presenza di materiali di riporto, questi devono essere presenti in quantità inferiore al 20% in peso (allegato 10) e il materiale da scavo deve essere sottoposto a test di cessione (art. 4).
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Per quanto riguarda, set analitici, la numerosità di campioni da analizzare in base alle caratteristiche dell’intervento e , altre informazioni circa il campionamenti si deve far riferimento alle istruzioni operative di ARPAV (mentre per le opere in VIA/AIA si fa riferimento all'Allegato 2 del DPR).
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Per materiali che presentano concentrazioni dei contaminanti tra i limiti di colonna A e colonna B, il riutilizzo in processo produttivo è possibile solo nel caso in cui il processo preveda la produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce (Allegato 4).
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La modifica sostanziale della dichiarazione ai sensi dell’art. 4 va inviata 15 giorni prima della gestione delle terre e rocce da scavo; nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo può essere effettuata al massimo due volte.
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Tempistica: il riutilizzo deve avvenire entro 1 anno, salvo il caso in cui il sito di riutilizzo preveda delle tempistiche superiori; la proroga è possibile solo una volta per un massimo di 6 mesi.
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Documento di trasporto: esiste una nuova modulistica definita dall’Allegato 7
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Riutilizzo in sito: la norma prevede che la verifica della non contaminazione sia eseguita, qualora necessario, ai sensi dell’allegato 4; non è prevista dal DPR una modulistica specifica e quindi si continua ad utilizzare quella già in vigore in regione Veneto.
Per ulteriori informazioni, approfondimenti e modulistica si rimanda ai siti di ARPAV e Regione del Veneto
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