La Legge 20 maggio 2016, n.76, riconosce ai conviventi di fatto significativi diritti:
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
b) in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;
c) ciascun convivente di fatto può designare, in forma scritta e autografa, l’altro quale suo rappresentante,
- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
d) in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni ovvero, se la convivenza si è protratta per più di due anni, per un periodo pari alla durata della convivenza (comunque non oltre i 5 anni). Il soggetto superstite con figli minori o disabili ha diritto di mantenere l'abitazione per un periodo non inferiore a tre anni;
e) in caso di morte del conduttore o suo recesso dal contratto di locazione, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto;
f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
g) partecipazione agli utili dell'impresa familiare a favore del convivente di fatto che in essa presta stabilmente la propria opera (art. 1 comma 46);
h) il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altra parte ove ricorrano i presupposti di legge (infermità di mente, incapacità, necessità di assistenza per la cura dei propri interessi);
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri previsti per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
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