vocabolario IMU - A
Argomenti trattati:
- abitazione principale
- abitazione principale in unità immobiliari contigue
- accertamento
- accertamento con adesione
- affinità
- aliquote
- alloggi sociali
- anziani o disabili
- area fabbricabile
- arrotondamento
- assegnazione immobile coniugale
- autocertificazione IMU
- autotutela
Abitazione principale
L'IMU è un tributo comunale e, pertanto, la norma prevede come regola generale che la destinazione dell'immobile ad abitazione principale non possa essere estesa a più di un'unità immobiliare nell'ambito del territorio comunale. Tale principio è stato confermato nella circolare 3/DF e non contrasta con la possibilità dei coniugi di stabilire la residenza in immobili diversi nello stesso comune o in comuni diversi. In quest'ultimo caso è chiaro che ciascun comune può procedere, in sede di accertamento, a verificare l'eventuale abuso delle agevolazioni per l'abitazione principale.
La scelta di un'abitazione piuttosto che l'altra dovrà essere comunicata all'amministrazione con apposita dichiarazione IMU, reperibile nella Modulistica.
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Abitazione principale in unità immobiliari contigue
Per meglio far comprendere la problematica si rimanda all'esempio qui di seguito:
Abitazione principale di proprietà al 100% di un coniuge, successivamente i coniugi in comunione dei beni decidono di acquistare l'unità immobiliare contigua al fine di ampliare la propria abitazione, si avrà quindi la seguente situazione:
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unità 1 quota di possesso del 100% del Marito rendita catastale € 400,00.
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unità 2 quota di possesso del 100% in regime di comunione dei beni € 350,00.
Il tecnico incaricato annoterà sulla denuncia Docfa la volontà di effettuare la fusione, mentre l'Agenzia del Territorio provvederà a porre delle annotazioni sulle relative Visure Catastali.
Ai fini dei Tributi IMU e TASI (secondo le analisi più accreditate), di fronte a questa situazione (unità contigue), l'Ente impositore e il contribuente quindi possono considerare le due unità immobiliari come unica abitazione principale.
In pratica prendendo in considerazione l'esempio sopra riportato la modalità di calcolo sarà la seguente:
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la moglie effettuerà i calcoli utilizzando il 50% della rendita catastale dell'immobile di sua proprietà pari ad € 350,00 quindi € 175,00 e usufruirà della detrazione spettante in relazione alla somma delle due rendite catastali nel caso specifico € 750,00.
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Il marito adotterà come base imponibile € 400,00 + il 50% di € 350,00 quindi pari ad € 575,00 che sarà la rendita di riferimento per il calcolo dell'IMU/TASI, anche in questo caso per le detrazioni bisognerà tenere conto della somma delle due rendite catastali.
Inserita il 31 Marzo 2016
In relazione alla tipologia d iinadempimento riscontrato, sono emessi:
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l'avviso di accertamento in rettifica, in caso di dichiarazioni incomplete o infedeli o di parziali o ritardati versamenti;
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l'avviso di accertamento d'ufficio, in caso di omessa dichiarazione od omesso versamento dell'imposta.
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la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
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le sanzioni nella misura stabilita dall'art. 14 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, dall'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 e dalla Legge 147/2013;
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gli interessi legali.
L'avviso di accertamento, debitamente motivato(1), riporta l'indicazione:
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dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
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del responsabile del procedimento;
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dell'ufficio presso il quale è possibile promuovere il riesame dell'atto in sede di autotutela;
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le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
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Tale strumento ha lo scopo di emplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento instaurando una fattiva collaborazione con il Contribuente ed evitando il contenzioso. L'applicazione dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
Per approfondimenti sull'argomento, consulta la pagina dedicata a tale argomento:
L'affinità è un vincolo che nasce con il matrimonio ma che non cessa con la morte dell'altro coniuge, ma solo con la dichiarazione di nullità del matrimonio. È controverso se tale vincolo cessi a seguito del divorzio visto che permane il divieto di contrarre matrimonio con un affine in linea retta (ad es. suocero, genero, ecc.)
Anche l'affinità è giuridicamente rilevante fino al sesto grado.
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il 16 maggio di ciascun anno di imposta, per la prima rata. In questo caso l'invio da parte dei Comuni degli atti in questione deve avvenire entro il 9 maggio;
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il 16 novembre di ciascun anno di imposta, per la seconda rata. In questo caso l'invio da parte dei Comuni degli stessi atti deve avvenire entro il 9 novembre.
In assenza di deliberazioni alle scadenze previste, i contribuenti dovranno calcolare l'imposta sulla base delle aliquote e della detrazione deliberate per l'anno precedente.
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Rientrano negli alloggi sociali anche quelli realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà (art. 1, comma 3, Decreto del 22/4/2008).
Le Regioni definiscono i requisiti per l’accesso e la permanenza nell’alloggio sociale.
Il canone di locazione, per gli alloggi di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto del 22/4/2008, è definito dalle Regioni, in concertazione con le ANCI regionali mentre per quelli di cui all’art. 1 comma 3 del medesimo decreto, il canone non può superare quello derivante dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della L. 431/1998.
Gli operatori pubblici sono soggetti erogatori del servizio di edilizia sociale. Sia quelli pubblici che privati sono selezionati mediante procedimento di evidenza pubblica per la realizzazione di alloggi sociali di cui all’articolo 1 comma 3 del Decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti del 22 aprile 2008. Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare il Decreto suddetto.
Per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di "Dichiarazione IMU" il proprietario dell'alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo all' "esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle "annotazioni" la seguente frase:
"l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lettera b), comma 2, dell'art. 13 del D.L. 201/2011".
La suddetta dichiarazione vale anche ai fini TASI.
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Aliquota agevolata
I comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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Area fabbricabile
Non sono, invece, considerati fabbricabili ai fini dell'imposizione IMU i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e dall'allevamento di animali.
Circa il momento a partire dal quale un terreno si deve considerare fabbricabile, il legislatore (1) ha chiarito che assume rilevanza l'adozione, da parte del Comune, dello strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
E', inoltre, considerata edificabile l'area sulla quale sono in corso interventi di nuova costruzione di fabbricati, di demolizione dei fabbricati esistenti, di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio (2).
Il valore dell'area edificabile, detto anche base imponibile, è quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, tenuto conto dei seguenti parametri:
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zona territoriale di ubicazione;
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indice di edificabilità;
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destinazione d'uso;
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oneri per eventuali lavori di adattamento delterreno necessari per la costruzione;
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prezzi medi rilevati sul mercato dalla venditadi aree aventi caratteristiche analoghe.
Per informazioni riguardanti gli immobili in costruzione cat. F2-F3-F4-F5, si consiglia di consultare la sezione del vocabolario dedicata a tale argomento.
L’Ufficio Tributi mette a disposizione uno strumento idoneo alla determinazione del più probabile Valore venale delle Aree Fabbricabili al fine di indirizzare e agevolare il contribuente per il pagamento dell’IMU senza comunque che l'Ente sia limitato nella sua facoltà accertativa nel caso si verifichi che l'area ha un valore maggiore di quanto calcolato con lo strumento sottostante anche confrontandone il risultato con eventuali rogiti registrati.
(2) art. 3, comma 1, lett. c), d) ed e), D.P.R. 06.06.2001, n. 380
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(1) art.1, comma 166, L.27.12.2006, n. 296
Nel caso di soggetto deceduto o sottoposto ad amministrazione di sostegno, gli eredi o l'amministratore di sostegno dovranno utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà pubblicata nella modulistica IMU.
Collegandosi al portale dei servizi IMU-TASI è possibile utilizzare la procedura on line per la compilazione e l'invio delle autocertificazioni IMU che permette un inserimento formalmente corretto dei dati. I documenti possono essere stampati e quindi consegnati secondo le modalità di trasmissione previste nella Modulistica oppure inviati direttamente al Comune di Venezia via rete ottenendo una ricevuta con numero di protocollo.
Nel caso in cui i requisiti per l'applicazione dell'agevolazione decadono, il contribuente dovrà presentare la cessazione dei presupposti agevolativi.
Tra la modulistica è presente anche l'autocertificazione per fabbricati inagibili e inabitabili. Per saperne di più sull'argomento, vai alla sezione dedicata a inabitabilità e inagibilità nel Vocabolario IMU.
La mancata presentazione dell'autocertificazione è soggetta alle medesime sanzioni previste per l'omessa o tardiva dichiarazione IMU.
Argomenti correllati:
- dichiarazione IMU
- inabitabilità e inagibilità
- modulistica IMU
- portale dei servizi IMU-TASI
- regolamenti e aliquote IMU
- sanzioni IMU
Per maggiori informazioni consulta la sezione degli Istituti a tutela del contribuente dedicata a tale argomento: