Abitazione principale in unità immobiliari contigue
pagina aggiornata al 16/04/2020
Con i termini ‘unità immobiliari contigue’, s’intendono, in questo caso particolare, due unità immobiliari che non possono fondersi catastalmente, di solito, per mancata coincidenza dei diritti dei soggetti intestatari, ma per le quali è richiesta una ‘fusione’ a fini fiscali.
Nella fattispecie è possibile considerare le due unita immobiliari come una unica, a condizione che la fusione risulti dal catasto e che vi sia stato l’adeguamento della rendita catastale o della classe delle due unita immobiliari per considerarle un tutt’uno.
L'Agenzia del Territorio procede all'iscrizione degli immobili in modo separato ma con una rendita catastale che viene attribuita in base alla redditività dell'ipotetico immobile unito, inoltre,
il tecnico incaricato annoterà sulla denuncia Docfa la volontà di effettuare la fusione e presenterà le planimetrie catastali unite tramite linea tratteggiata, mentre l'Agenzia del Territorio provvederà a porre delle annotazioni sulle relative Visure Catastali.
Abitazione principale di proprietà al 100% del Coniuge 1, successivamente i coniugi in comunione dei beni decidono di acquistare l'unità immobiliare contigua al fine di ampliare la propria abitazione, si avrà quindi la seguente situazione:
- unità 1 quota di possesso del 100% del Coniuge 1 rendita catastale € 400,00.
- unità 2 quota di possesso del 100% in regime di comunione dei beni € 350,00.
Procedendo come sopra descritto (presentazione docfa e attribuzione di rendita sull’ipotetico immobile unito) , secondo le analisi più accreditate , ai fini dei tributi immobiliari, Enti impositori e contribuenti possono considerare le due unità come un’unica abitazione principale.