Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
 
Per  pertinenze dell'abitazione principale si  intendono  esclusivamente  quelle  classificate  nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,  anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (articolo 1, comma 741, lettera b,  Legge 160/2019).
 
 
Sono altresì considerate abitazioni principali:
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad  abitazione  principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a  proprietà indivisa  destinate  a  studenti   universitari  soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  •  i fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro  delle  Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146/2008, adibiti ad abitazione principale;
  •  la casa familiare  assegnata  al  genitore  affidatario  dei figli,  a  seguito  di  provvedimento  del  giudice  che  costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto  di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  •  un  solo  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano  come  unica  unità  immobiliare,  posseduto  e  non concesso  in  locazione  dal   personale   in   servizio   permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma  1,  del Decreto Legislativo  n.   139/2000,   dal   personale appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenza anagrafica;
  •  su  decisione  del  singolo  comune,  l'unità  immobiliare posseduta da anziani o disabili  che acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di  più  unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere  applicata  ad  una sola unità immobiliare.

 

Ultimo aggiornamento: 10/05/2023 ore 14:34