Area fabbricabile
pagina aggiornata al 12/04/2022
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo- -pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
(art. 1 comma 741 lettera d) L. 160/2019)
Circa il momento a partire dal quale un terreno si deve considerare fabbricabile, il legislatore (1) ha chiarito che assume rilevanza l'adozione, da parte del Comune, dello strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. (art. 36, comma 2, D.L. n. 223 04.07,2006, convertito con modificazioni dalla L. 04.08.2008, n. 248)
E', inoltre, considerata edificabile l'area sulla quale sono in corso interventi di nuova costruzione di fabbricati, di demolizione dei fabbricati esistenti, di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio. ( art. 3, comma 1, lett. c), d) ed e), D.P.R. 06.06.2001, n. 380)
Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto dei seguenti parametri:
• zona territoriale,
• ubicazione,
• indice di edificabilità,
• destinazione d'uso,
• oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,
• prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.
(art. 1 comma 746 L. 160/2019)
L’Ufficio Tributi mette a disposizione uno strumento idoneo alla determinazione del più probabile Valore venale delle Aree Fabbricabili al fine di indirizzare e agevolare il contribuente per il pagamento dell’IMU senza comunque che l'Ente sia limitato nella sua facoltà accertativa nel caso si verifichi che l'area ha un valore maggiore di quanto calcolato con lo strumento sottostante anche confrontandone il risultato con eventuali rogiti registrati.
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