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Cartella di pagamento
pagina aggiornata al 21/04/2020
Ai sensi dell’art.1, comma 792, L.160/2019, il Provvedimento di Accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o ingiunzione fiscale.
Il soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste, anche mediante esecuzione forzata, è L’Agenzia delle Entrate-Riscossione o in alternativa la stessa amministrazione Comunale.
Ultimo aggiornamento: 17/06/2020 ore 10:52