Enfiteusi

 

L'enfiteusi, di cui agli articoli 957 e seguenti del codice civile, consiste nella facoltà concessa dal proprietario del suolo all'enfiteuta di coltivare il suolo, con l'obbligo di migliorarlo e di corrispondere al proprietario un canone.

L'enfiteuta, oltre a percepire i frutti, ha il diritto di affrancazione del bene, mediante il pagamento di una somma corrispondente al canone moltiplicato per 15 annualità. Di contro al proprietario del fondo è riconosciuto il diritto di devoluzione, nel caso di inadempienza da parte dell'enfiteuta.

L'art. 1 c. 743 L. 27 dicembre 2019 n. 160  individua anche l'enfiteuta come soggetto passivo dell'imposta IMU. Pertanto, obbligato al pagamento dell'imposta relativa al suolo su cui è costituito il diritto di enfiteusi, non è il proprietario dell'immobile ma, rispettivamente, il titolare del diritto di enfiteusi.
Ultimo aggiornamento: 03/04/2023 ore 10:09