Immobili cat. D

Gli adempimenti del contribuente e del Comune relativi alle unità immobiliari urbane, appartenenti al gruppo catastale "D", presentano alcune specificità che si è ritenuto di approfondire al fine di fornire allo stesso contribuente una informazione chiara e completa sull'argomento:
 

Fabbricati categoria D posseduti da impresa

I casi sui quali porre attenzione per l'applicazione dell'imposta sono due:
  • fabbricati senza rendita;
  • fabbricati con rendita.
 

Fabbricati senza rendita

Ai sensi del comma 746, art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con il Decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione  finanziaria,  il valore è determinato  sulla  base  delle  scritture  contabili  del locatore,  il  quale  e'  obbligato  a  fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
 

Fabbricati cui è attribuita la rendita

Ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30/12/92 richiamato dall'art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011, il criterio (peraltro tassativo, come chiarito con la risoluzione ministeriale n° 27/E del 09/04/98) di determinazione del valore ai fini ICI sulla base delle scritture contabili, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ed interamente posseduti da imprese, deve essere adottato fino all'anno di imposta (compreso) nel corso del quale al fabbricato, che ne era sprovvisto fin dall'origine, viene attribuita la rendita catastale definitiva (tramite notifica) o la rendita proposta. A decorrere dall'anno di imposizione successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la rendita catastale, il valore dei fabbricati in commento deve essere determinato non più sulla base dei costi capitalizzati, bensì sulla base della rendita rivalutata applicando i coefficienti moltiplicatori:
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
  • 60 per tutti gli altri i fabbricati classificati nel gruppo catastale D.
Analoga decorrenza vale per le rendite proposte con procedura "DOCFA".

Questi sono criteri di quantificazione del valore, quello contabile o quello catastale, inderogabili e vincolanti per tutti gli anni di imposizione per i quali devono essere applicati.
La rendita catastale dei fabbricati di categoria D iscritti in catasto ma privi di rendita ed interamente posseduti da imprese, retroagisce ai fini dell'imposta alla data in cui il contribuente ha chiesto l'attribuzione della stessa (data di presentazione della scheda catastale).
Una volta notificata la rendita da parte dell'Agenzia del Territorio, si procederà al conguaglio attivo o passivo tra l'imposta pagata sul valore contabile e quella dovuta sulla rendita catastale. Pertanto il Comune potrà accertare la maggiore imposta dovuta oppure il contribuente potrà chiedere il rimborso entro i termini di decadenza e prescrizione rispettivamente previsti per legge (come stabilito dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 3160/11).

 


Modalità operative

Occorre porre attenzione alla modalità da seguire per la comunicazione e per il pagamento dell'imposta:
  • nella comunicazione vanno inserite le variazioni (e quindi i costi capitalizzati) intervenuti nell'anno precedente: ad esempio nel 2020 vanno dichiarati i costi capitalizzati nel 2019;
  • per il pagamento dell'imposta si deve tenere conto delle variazioni intervenute nell'anno precedente: quindi nel calcolo dell' imposta dovuta per il 2020 occorre tenere conto delle variazioni intervenute nel 2019.
 
Le particolari modalità quindi, obbligano, ogni anno, a tenere conto sia dei coefficienti stabiliti l'anno precedente, per ottenere il valore da dichiarare, sia di quelli stabiliti l'anno in corso per determinare l'imposta da versare.

N.B. La procedura sopra esposta non si rende applicabile ai fabbricati strumentali classificabili nel gruppo D posseduti da persone fisiche (non imprenditori) o da enti non commerciali, per i quali vale la determinazione della rendita.

 


Coefficienti di aggiornamento per i fabbricati D a valore contabile

Si riporta di seguito la tabella dei coefficienti di aggiornamento per i fabbricati D a valore contabile:
 
Ultimo aggiornamento: 31/05/2024 ore 12:07