Vocabolario IMU - F

Argomenti trattati:

 

 

F24

Si riporta di seguito il modello F24 con le relative istruzioni per la compilazione dello stesso:

 
 

Per reperire i codici tributo vai alla sezione dedicata a tale argomento.

 
 

Modalità di pagamento con modello F24 a decorrere dal 01/10/2014

Modello F24 con compensazione a saldo “zero”
 
Obbligatorio utilizzare i seguenti servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:
  • -F24 web
  • -F24 online
  • -F24 cumulativo
Modello F24 con compensazione a debito (a prescindere dall’importo anche se superiore a 1.000 euro)
Possibile utilizzare i seguenti servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:
  • -F24 web
  • -F24 online
  • -F24 cumulativo
o, in alternativa:
  • -home banking convenzionati
  • -servizi pagamento online di Poste italiane spa
Modello F24 senza compensazione, “a debito” ma con saldo finale superiore a 1.000 euro
Possibile utilizzare i seguenti servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:
  • -F24 web
  • -F24 online
  • -F24 cumulativo
o, in alternativa:
  • -home banking convenzionati
  • -servizi pagamento online di Poste italiane spa
Modello F24 senza compensazione, “a debito” ma con saldo finale inferiore a 1.000 euro
Possibile utilizzare i seguenti servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:
  • -F24 web
  • -F24 online
  • -F24 cumulativo
o, in alternativa:
  • -home banking convenzionati
  • -servizi pagamento online di Poste italiane spa
Modello F24 precompilate, relative a pagamenti rateali in corso e per utilizzi crediti d’imposta
La presentazione è ammessa anche su supporto cartaceo (modello cartaceo) presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate (art. 19, D. Lgs. 241/1997 e art. 1, D. Lgs. 37/1999) come banche, agenti per la riscossione o Poste italiane spa
 

I soggetti non titolari di partita Iva possono continuare a versare le somme di importo totale pari o inferiore a 1.000 euro, senza utilizzo di crediti in compensazione, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione).

La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa nei seguenti casi:

  • - F24 precompilati dall’ente impositore (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
  • - utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

Per maggiori dettagli sull'argomento si rinvia al sito dell'Agenzia delle entrate.

 

Per conoscere l'elenco delle banche convenzionate vai al sito dell'Agenzia delle entrate dedicato a tale argomento.

 

Voce aggiornata il 23 gennaio 2015


 

Fabbricati

La definizione di fabbricato ai fini IMU è riportata nell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992:

"... a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato"...

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Fabbricati rurali ad uso strumentale

(cat.D/10 ed altre tipologie di fabbricati necessari allo svolgimento dell'attività agricola)

Come previsto dall'art. 8 D.L. 16/2012, l'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

L'art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 prevede che, ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere di ruralità, alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

  • - alla protezione delle piante;
  • - alla conservazione dei prodotti agricoli;
  • - alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
  • - all'allevamento e al ricovero degli animali;
  • - all'agriturismo;
  • - ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
  • - alle persone addette all'attività' di alpeggio in zona di montagna;
  • - ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
  • - alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

all'esercizio dell'attività' agricola in maso chiuso.
 
I fabbricati rurali, e quelli che hanno perso i requisiti di ruralità, devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano. In particolare, per quelli già censiti al Catasto Terreni, il termine è scaduto il 30 novembre 2012.
 
Sono esclusi dall'obbligo di accatastamento e non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti fabbricati:

  • - manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati
  • - serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale
  • - vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni
  • - manufatti isolati privi di copertura
  • - tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi
  • - manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

In caso di mancato adempimento, il Comune chiede agli intestatari catastali di presentare la dichiarazione di aggiornamento e qualora gli stessi non vi provvedano, gli Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate procedono all'accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.

Nel caso di fabbricati iscritti catastalmente in categorie diverse da D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola), la caratteristica di ruralità di tali beni deve risultare dagli atti catastali.
L'articolo 13, comma 14-bis, D.L. 201/2011 demanda, ad un decreto ministeriale, le modalità di inserimento, negli atti catastali, della sussistenza del requisito della ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali. Lo stesso articolo, fa salvi gli effetti delle domande di variazione presentate ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili anche dopo la scadenza dei termini originariamente fissati, purché presentate entro il 30 giugno 2012.
 
Pertanto, l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento, può essere applicata:

  • - per i fabbricati appartenenti alla categoria D/10;
  • - per gli immobili per i quali, catastalmente, è stato riconosciuto il requisito di ruralità, ancorché classati in categorie catastali diverse dal D/10.

Per quest'ultima tipologia di immobili, nel caso in cui non sia presente nell'archivio catastale il requisito di ruralità e fino alla presentazione al Ufficio del Territorio (Catasto) di una variazione per il riconoscimento di tale requisito, il proprietario è tenuto a versare l'imposta secondo il regime ordinario.
 
I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 
 
Per l'anno 2012, la prima rata deve essere versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base mentre la seconda rata deve essere versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal  pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi  fabbricati  e  ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

Per l'anno 2013, i Decreti Legge n. 102/2013, convertito in Legge 124/2013, e n. 133/2013, hanno stabilito l'abolizione dell'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011.

Per conoscere l'aliquota deliberata dal Comune di Venezia, consulta la pagina dedicata a tale argomento.

Esempio:
Alle aziende che dispongano di appartamenti destinati ad abitazione principale dei dipendenti, viene esteso il diritto all''applicazione dell'aliquota del 0,2 per cento prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentali, purché i dipendenti esercitino attività agricola nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, sempre che dagli atti catastali si evinca il requisito di ruralità.
Nel caso in cui le unità rimangano sfitte per un periodo superiore ai 100 giorni, non può essere riconosciuto tale diritto.

 

 

 

Fallimenti

Ai fini IMU, si applica quanto già previsto dal Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 art. 10 c.6 e successive modificazioni e dall' art. 173 della Legge Finanziaria 2007 n.296/2006 che ha così sostituito il predetto comma 6 dell'art. 10:

"per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.  Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".

 

 

Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e Personale carriera prefettizia

Il Decreto Legge 102/2013, convertito in Legge 124/2013, ha stabilito che non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.La disposizione decorre dal 01/07/2013.

Il Decreto Legge 133/2013 ha previsto l'abolizione dell'IMU per la seconda rata del 2013, per un immobile, esclusi i fabbricati censiti nelle categorie catastali A1, A8 o A9, e le relative pertinenze, posseduti dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia purché non concessi in locazione.

Dal 2014, non si applica l'IMU per tale tipologia d'immobili come previsto dalla L. 147/2013.
 
Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto dalla legge.
 
Nel modello di "Dichiarazione IMU" il proprietario dell' immobile deve barrare il campo 15 relativo all'esenzione e riportare, nello spazio dedicato alle "annotazioni" la seguente frase:

"l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lettera d), comma 2, dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

La suddetta dichiarazione vale anche ai fini TASI.

 

 

Ultimo aggiornamento: 22/11/2016 ore 10:35