Vocabolario IMU - R

Vocabolario tributario R

 

 

Ravvedimento operoso


 

Regolamento IMU


 

Regolamento IMU aree fabbricabili

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Rendita presunta, definitiva e proposta

Immobili censiti e immobili classati. Le differenze tra rendita presunta, rendita definitiva e rendita proposta

È importante capire che un immobile urbano può essere accatastato ma non essere ancora censito; in altre parole il bene è stato denunciato al Catasto, ma il Catasto non ha ancora provveduto ad attribuire al bene i dati di classamento.
Cerchiamo qui di chiarire alcuni concetti:
1. un immobile urbano può essere accatastato ma non ancora censito;
2. un immobile non censito, pur se denunciato in catasto, non ha la rendita catastale definitiva;
3. se manca la rendita definitiva il contribuente è tenuto a (ed ha il diritto di) dichiarare, per l'immobile privo di rendita definitiva, una rendita presunta;
4. la rendita presunta è una dichiarazione di parte e deve essere calcolata in base alla rendita di fabbricati similari (art. 5 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504);
5. se un immobile ha già la rendita definitiva ma viene variato (presentando una denuncia di variazione in catasto) la rendita riferita alla situazione precedente non è più valida;
6. a questo proposito si tenga conto che nell'atto di acquisto di un fabbricato spesso il notaio indica il classamento catastale presente in atti, anche se non più valido in quanto superato da una denuncia di variazione;
7. attenzione: le rendite presunte fornite ai contribuenti dagli uffici finanziari in occasione dell'istituzione dell'ISI (imposta straordinaria sugli immobili del 1992) hanno un valore puramente indicativo anche se stampate su moduli recanti l'intestazione degli uffici finanziari stessi;
8. la rendita proposta: dal 15 luglio del 1996 è divenuta obbligatoria una nuova procedura di aggiornamento denominata DOCFA, che ai sensi del DM. 701/94consente al proprietario, con il supporto del tecnico professionista, di proporre il classamento e quindi la rendita catastale dell'unità immobiliare oggetto di accatastamento; il catasto ha tempo un anno per rettificare, se necessario, la rendita proposta.

NOTA BENE
Nel caso di notifica da parte del Catasto della rendita definitiva ai sensi dell'art. 74 L. n. 342/2000, si ricorda che l'atto di attribuzione di rendita ha effetti retroattivi sul rapporto tributario determinando, a seconda dei casi, un conguaglio o un rimborso d'imposta.

(Corte di Cassazione, sez. Trib., sentenza n. 21313/2011, Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 3160/2011, Corte di Cassazione, sez. Trib., sentenza n. 4310/2005)

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Ricorso giurisdizionale

 

 

Rimborso

Il rimborso è il provvedimento con il quale si accertano gli importi indebitamente versati dal contribuente rispetto all'imposta dovuta. Il rimborso deve altresì essere richiesto presentando apposita istanza entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

La risoluzione n.2/DF del 13.12.2012 ha dato alcune risposte ad alcune problematiche relative ai rimborsi e ai conguagli di somme versate.
 
Puoi trovare il modello dell'istanza di rimborso nella sezione Modulistica

 

 

Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposte, sanzioni e interessi non versate dal contribuene, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso d'accertamento, sono riscosse coattivamente tramite il Concessionario della riscossione.
Il titolo esecutivo (cartella di pagamento) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31/12 del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Il Concessionario della riscossione notificherà quindi al contribuente la cartella di pagamento per la riscossione della somma dovuta.
La cartella di pagamento è predisposta dal concessionario su modello approvato dal Ministero delle Finanze.
 

 

Residenti all'estero (cittadini italiani)

ANNUALITA' 2012-2013
Il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 16/2012 prevede che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti A.I.R.E.) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che questa non risulti locata.
Anno 2012 aliquota IMU 0,4%
Anno 2013 IMU esente (D.L. n. 102/2013 e D.L. 133/2013)
 
ANNUALITA' 2014
Con il D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014, è stato modificato l’art. 13 comma 2 del DL 201/2011 in ordine alla equiparazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero, tenuta a disposizione e non locata, nel modo seguente:
- soppressione della potestà regolamentare del Comune che permetteva l'assimilazione delle abitazioni di iscritti AIRE all'abitazione principale dal 1/1/2014.
Aliquota IMU 8,1 (per mille) e TASI 2,9 (per mille)
 
ANNUALITA' 2015
Introduzione dell'equiparazione all'abitazione principale ex legge con effetti dal 2015 per “una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”.
Questo immobile paga Tasi e Tari ridotta di due terzi, IMU esente
 
ANNUALITA' 2016 e successive
Introduzione dell'equiparazione all'abitazione principale ex legge con effetti dal 2015 per “una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”;
Questo immobile risulta in esenzione TASI e IMU
 
Per conoscere più nel dettaglio le aliquote deliberate dal Comune di Venezia dal 2012 ad oggi, vai alla sezione  Regolamenti ed aliquote e consulta i prospetti riassuntivi e gli opuscoli informativi.
 
MODALITA' DI PAGAMENTO (valida anche per gli STRANIERI)
Come previsto dalla circolare ministeriale n. 3DF, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 dall'estero, i cittadini italiani residenti all'estero e gli stranieri devono effettuare il versamento dell'IMU, entro le scadenze stabilite dalla legge, con le seguenti modalità:
- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico a favore del Comune di Venezia c/o IMU ESTERO (codice BIC BCITITMM), utilizzando il codice IBAN IT 37 R 03069 02126 100000006493;
- per la quota riservata allo Stato (solo immobili in categoria catastale D), i contribuenti devono effettuare un bonifico a favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
 
Nella causale dei versamenti devono essere indicate le seguenti informazioni:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; 
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo (per i codici vedi la sezione versamenti);
- l'annualità di riferimento; 
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate. In alternativa, se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare in tre rate, dovrà indicare se si tratta di "Prima rata", "Seconda rata" o "Saldo". 
 
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
 
 
 

 

Riserva allo Stato

La legge di Stabilità per l’anno 2013 introduce alcune modifiche in merito alla disciplina relativa all’imposta IMU.
In particolare viene prevista la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50% della quota di imposta spettante, così come prevista dal D.L. n. 201/2011, ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati all’interno del gruppo catastale D. 
vedi art. 1 comma 380 della legge n.228/2012.
 
 
pagina aggiornata il 17 settembre 2018
 

Ultimo aggiornamento: 28/04/2023 ore 12:23