Accertamento

pagina aggiornata al 17/04/2020


Il Comune svolge l'attività di controllo sul corretto adempimento da parte del Contribuente degli obblighi tributari. A tal fine provvede, sulla base dei dati e delle informazioni acquisite, a verificare i versamenti e le denunce, correggere gli errori materiali e di calcolo, liquidare l'imposta o maggiore imposta applicando, se dovuti, interessi e sanzioni.
In relazione alla tipologia d inadempimento riscontrato, sono emessi:

  •  il provvedimento di accertamento in rettifica, in caso di dichiarazioni incomplete o infedeli o di parziali o ritardati versamenti;
  •  il provvedimento di accertamento d'ufficio, in caso di omessa dichiarazione od omesso versamento dell'imposta.

Il provvedimento di accertamento comprende:

  •  la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
  •  le sanzioni nella misura stabilita dall'art. 14 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, dall'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 e dalla Legge 147/2013;
  •  gli interessi legali.

L'avviso di accertamento è notificato al Contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Con la L. 160/2019 , (art. 1 comma 792) gli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, sono esecutivi.
Gli atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.  
L'avviso di accertamento, debitamente motivato(*), riporta quanto segue:

  •  l’intimazione ad adempiere al pagamento dell’intero importo;
  •  i contatti dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  •  il responsabile del procedimento;
  •  l'ufficio presso  il quale è possibile promuovere il riesame dell'atto in sede di autotutela;
  •  le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
  •  l’indicazione dell’applicazione dell’art. 19 D.Lgs 472/1997 in caso di tempestiva presentazione del ricorso;
  •  indicazione espressa che gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, trascorso il termine per il ricorso (o 60 gg dalla notifica);
  •  l’indicazione del soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste e che effettuerà l’esecuzione forzata

*) la motivazione dell'avviso di accertamento consiste nell'esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo hanno determinato.

Ultimo aggiornamento: 17/06/2020 ore 10:48