A decorre dal 1 gennaio 2020, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 dell’art. 1 della L. 160/2019, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. (art. 1 comma 754 L. 160/2019)
Limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed esclusivamente per l’annualità 2020, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, art. 1 L.160/2019, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi del comma 767), possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.
I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. (art. 1 comma 755)
Per l'anno 2020, i comuni, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020. (art. 1 comma 779)
A decorrere dall'anno 2021, i comuni, possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. 160/2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (art. 1 comma 756)
In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, di elaborare un prospetto delle aliquote, parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre effetti.
Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote. (art. 1 comma 757).
In caso di mancata approvazione delle aliquote nei termini e nelle modalità sopra descritte, per l’annualità 2020 si applicheranno le aliquote base previste ai commi 754 e 755 dell’art. 1 L. 160/2019.
Con la risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato chiarito definitivamente che per l’anno 2020 non è previsto l’utilizzo del prospetto delle aliquote standard ma si utilizzeranno prospetti liberi come per gli anni precedenti.