Approfondimenti ICI

 

 

Aree Agricole e Fabbricati Rurali - Opuscolo informativo

 
 
 

 

Aree Fabbricabili - Opuscolo informativo

 
 
 

 

Ici e condono edilizio

 Legge Regionale 05/11/2005 n. 21 (BUR n.113/2004) - Testo aggiornato con L. Reg. 8/2005
 
 
 

 

Le attività del Comune

La funzione di controllo sulle denunce e sulle variazioni ICI dichiarate dal contribuente spetta al Comune il quale provvede:

  • ad esaminare i dati dichiarati ed alla correzione d'ufficio se errati o mancanti;
  • a verificare i versamenti eseguiti;
  • ad accertare l'imposta dovuta.

Nel caso in cui vengano riscontrate differenze tra l'imposta dovuta e quella versata, il Comune emette un provvedimento che può essere, a seconda dei casi, di:

  • accertamento;
  • rimborso.

Avviso di accertamento: è il provvedimento con il quale si accertano l'omessa denuncia, il minore o omesso versamento rispetto all'imposta dovuta e si applicano, se dovuti, le sanzioni e gli interessi previsti da norme di legge.
 L'avviso d'accertamento deve essere notificato al contribuente:

  • o tramite i messi notificatori;
  • o a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Rimborso: è il provvedimento con il quale si accertano gli importi indebitamente versati dal contribuente rispetto all'imposta dovuta.
 Il rimborso può altresì essere richiesto presentando apposita istanza entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. 
 Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi calcolati in base al tasso di interesse legale (solo Comune di Venezia) con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno del versamento.

 
 

 

La riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposte, sanzioni e interessi non versate dal contribuene, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso d'accertamento, sono riscosse coattivamente tramite il Concessionario della riscossione. Il titolo esecutivo (cartella di pagamento) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Il Concessionario della riscossione notificherà quindi al contribuente la cartella di pagamento per la riscossione della somma dovuta. La cartella di pagamento è predisposta dal Concessionario su modello approvato dal Ministero delle Finanze.
Per il Comune di Venezia il Concessionario della riscossione è "EQUITALIA POLIS S.p.A." (ex GEST LINE S.p.A.) - Via Torino, 164 - 30172 MESTRE - VE"

 
 

 

Immobili a destinazione speciale appartenenti al gruppo "D"

Gli adempimenti del contribuente e del Comune relativi alle unità immobiliari urbane, appartenenti al gruppo catastale "D", presentano alcune specificità che si è ritenuto di approfondire al fine di fornire allo stesso contribuente una informazione chiara e completa sull'argomento.

  • Fabbricati categoria D posseduti da impresa
  • Fabbricati senza rendita
  • Fabbricati cui è attribuita la rendita
  • Fabbricati di interesse storico o artistici senza rendita
  • Fabbricati di interesse storico o artistici con rendita
  • Modalità operative
  • Tabella dei coefficienti di rivalutazione da applicare ai valori contabili anno per anno

Fabbricati categoria D posseduti da impresa

I casi sui quali porre attenzione per l'applicazione dell'imposta sono quattro:

  1. fabbricati senza rendita;
  2. fabbricati con rendita;
  3. fabbricati di interesse storico o artistici senza rendita;
  4. fabbricati di interesse storico o artistici con rendita.

Fabbricati senza rendita

Ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30/12/92, per i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, il valore da assumere, quale base imponibile ai fini della tassazione in ICI, è quello determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di coefficienti che sono stabiliti annualmente con decreto del Ministero delle Finanze.

Fabbricati cui è attribuita la rendita

Ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30/12/92, il criterio (peraltro tassativo, come chiarito con la risoluzione ministeriale n° 27/E del 09/04/98) di determinazione del valore ai fini ICI sulla base delle scritture contabili, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ed interamente posseduti da imprese, deve essere adottato fino all'anno di imposta (compreso) nel corso del quale al fabbricato, che ne era sprovvisto fin dall'origine, viene attribuita la rendita catastale definitiva (tramite notifica) o la rendita proposta. A decorrere dall'anno di imposizione successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la rendita catastale, il valore dei fabbricati in commento deve essere determinato non più sulla base dei costi capitalizzati, bensì sulla base della rendita rivalutata applicando il coefficiente moltiplicatore 50; analoga decorrenza vale per le rendite proposte con procedura "DOCFA".
Questi sono criteri di quantificazione del valore, quello contabile o quello catastale, inderogabili e vincolanti per tutti gli anni di imposizione per i quali devono essere applicati.
La rendita catastale dei fabbricati di categoria D, interamente posseduti da imprese, retroagisce ai fini ICI a partire dalla data in cui il contribuente ha chiesto l'attribuzione della stessa. Tali valori saranno poi soggetti a conguaglio, una volta ottenuta la rendita da parte del Territorio, rispetto all'importo calcolato sul valore contabile del bene (come stabilito dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite n.3160/11).

Fabbricati di interesse storico o artistici senza rendita

Il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui il fabbricato posseduto dall'impresa classificabile nel gruppo D e sfornito di rendita, sia di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 01/06/39 n° 1089 e successive modificazioni. Ciò, essenzialmente, nella considerazione che la disposizione agevolativa (la rendita catastale va determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è situato art. 2 comma 5 del D.L. n° 16/1993 convertito con modificazioni dalla legge 75/1993) presuppone che per la determinazione del valore debba farsi riferimento alla rendita, invece per questi fabbricati la legge stabilisce un sistema di determinazione del valore che prescinde dalla rendita catastale; questa è la tesi ministeriale sostenuta già nella circolare n° 65/E del 21/05/94.

Fabbricati di interesse storico o artistici con rendita

Il criterio di determinazione della rendita per i fabbricati di interesse storico e artistico si applica anche nel caso di fabbricati di categoria D classati, applicando la tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è situato art. 2 comma 5 del D.L. n° 16/1993 convertito con modificazioni dalla legge 75/1993; l'unica limitazione per questi immobili è che la superficie dell'immobile dovrà essere fornita dal contribuente per poterla ragguagliare al vani utili per il calcolo della rendita .

Modalità operative
Occorre porre attenzione alla modalità da seguire per la comunicazione e per il pagamento dell'imposta.

  1. in comunicazione vanno inserite le variazioni (e quindi i costi capitalizzati) intervenuti nell'anno precedente: ad esempio nel 2000 vanno per esempio dichiarati i costi capitalizzati nel 1999;
  2. per il pagamento dell'imposta si deve invece tenere conto delle variazioni intervenute nell'anno precedente: quindi nel calcolo dell' imposta dovuta per il 2000 occorre tenere conto delle variazioni intervenute nel 1999.

Le particolari modalità quindi obbligano ogni anno a tenere conto sia dei coefficienti stabiliti l'anno precedente per ottenere il valore da dichiarare nel 2000 sia di quelli stabiliti l'anno in corso per determinare l'imposta da versare nel 2000.

La procedura sopra esposta non si rende applicabile ai fabbricati strumentali classificabili nel gruppo D posseduti da persone fisiche (non imprenditori) o da enti non commerciali, per i quali vale la determinazione della rendita.

 
 

 

Immobili Storici - Approfondimenti ed excursus normativo

 
Verifica la storicità dell'immobile collegandoti al sito della
 
 

 

ICI e Catasto

L'imposta comunale sugli immobili, con l'eccezione delle aree fabbricabili, viene calcolata:

  • su oggetti immobiliari identificati in catasto (terreni agricoli e fabbricati urbani);
  • in base a valori ottenuti dalla rendita per i fabbricati, e dal reddito per i terreni agricoli che sono determinati dal catasto.
La conoscenza della materia catastale è quindi decisiva per gestire in modo puntuale tutta l'attività di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che rappresenta l'entrata tributaria più rilevante del Comune.
Si ricorda che gli uffici catastali non sono uffici comunali, ma dipendono dall'Agenzia del Territorio, agenzia fiscale che opera per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Per Venezia e provincia gli uffici catastali si trovano presso l'Ufficio del Territorio di Venezia (telefono 041 2712711, fax 041 2712722), a San Polo in Riva del Vin 764/E, vicino alla Chiesa di San Silvestro, fermata ACTV linea 1 a San Silvestro.
 

Vuoi conoscere la tua rendita catastale? Collegati al sito:

Gli archivi catastali e il Comune di Venezia

A livello catastale il Comune di Venezia è così suddiviso:

* per il Catasto Terreni in nove archivi distinti corrispondenti a nove ex comuni amministrativi:
 

Comune catastale
descrizione
BURANO
Ex comune censuario di BURANO
CHIRIGNAGO
Ex comune censuario di CHIRIGNAGO
FAVARO VENETO
Ex comune censuario di FAVARO VENETO
MALCONTENTA
Già porzione del Comune di MIRA
MESTRE
Ex comune censuario di MESTRE
MURANO
Ex comune censuario di MURANO
PELLESTRINA
Ex comune censuario di PELLESTRINA
VENEZIA
Ex comune censuario di VENEZIA insulare (comprende il Lido e la parte di terraferma di Marghera)
ZELARINO
Ex comune censuario di ZELARINO

*per il Catasto Fabbricati in due archivi distinti fra Venezia insulare (compresa però Marghera) e terraferma.
Ciò significa che tutti gli atti e i documenti del catasto fabbricati sono stati tenuti separati fra loro, e numerati in modo distinto, autonomo e progressivo.

Comune catastale
Corrisponde
VENEZIA
Venezia insulare, compresa Marghera
VENEZIA - MESTRE
Terraferma veneziana (ex comuni di Mestre, Chirignago, Favaro Veneto, Malcontenta e Zelarino)

Questa struttura è stata mantenuta anche nei nuovi archivi informatici.
Le informazioni sull'identificazione e sulla classificazione catastale delle unità immobiliari urbane si trovano alla pagina ICI e catasto dei fabbricati.

 
 

 

La toponomastica del Comune di Venezia

La toponomastica e la numerazione civica del Comune di Venezia sono complesse e differenziate, a causa di una struttura urbana che comprende porzioni di territorio e località aventi differenti caratteristiche storiche ed ambientali.
La conoscenza di queste peculiarità è quindi decisiva per condividere insieme informazioni, regole e criteri di gestione dei dati in una prospettiva di sistema informativo comunale.
L'analisi condotta da questo Ufficio, in collaborazione con l'Ufficio Ecografico e con il Catasto evidenzia i seguenti caratteri (gli esempi riportati sono puramente indicativi e non corrispondono ad indirizzi reali):

A. CENTRO STORICO
Il Centro Storico di Venezia è diviso in sei sestieri, ognuno dei quali ha una numerazione civica progressiva propria.
I sestieri sono: Cannaregio, Castello, Dorsoduro, San Marco, San Polo e Santa Croce.
Nell'indirizzo l'indicazione del dato sestiere/numero civico è prioritaria rispetto al toponimo, anche perché lo stesso toponimo (ad esempio, Calle della Malvasia) può essere presente in sestieri diversi, o essere anche ripetuto all'interno dello stesso sestiere.

STRUTTURA:
Nome sestiere /n° civico /toponimo (indirizzo secondario)
San Polo /277 /Calle dei Preti

B. SANT'ELENA
La toponomastica di Sant'Elena è "normale", ovvero del tipo toponimo/civico.
STRUTTURA:
Toponimo /n° civico /località
Viale XXIV Maggio /13 /Sant'Elena

C. GIUDECCA E SACCA FISOLA
L'isola della Giudecca ha una propria numerazione civica progressiva.
STRUTTURA:
Nome isola /n° civico /toponimo (indirizzo secondario)
Giudecca /155 /Campiello Croce

La toponomastica di Sacca Fisola è "normale", ovvero del tipo toponimo/civico.
STRUTTURA:
Toponimo /n° civico /nome isola (località)
Ramo del Bisato /3 /Sacca Fisola

D. MURANO, SANT'ERASMO E VIGNOLE
La toponomastica dell'isola di Murano è "normale", ovvero del tipo toponimo/civico.
STRUTTURA:
Toponimo /n° civico /nome isola (località)
Fondamenta dei Vetrai /133 /Murano

Per Sant'Erasmo la numerazione è "normale", ovvero del tipo toponimo/civico.
STRUTTURA:
Toponimo /n° civico /nome isola (località)
Via dei Spironi /6 /Sant'Erasmo

L'isola delle Vignole ha una numerazione riferita all'intera isola.
STRUTTURA:
Nome isola /n° civico
Isola delle Vignole /25

E. BURANO, MAZZORBO E PELLESTRINA
L'isola di Burano è divisa in più zone, ognuna delle quali ha una propria numerazione civica progressiva (oltre al toponimo).
Le zone sono: San Martino Destro, San Martino Sinistro, San Mauro, Terranova, San Vito, Giudecca.
STRUTTURA:
Toponimo /n° civico /nome zona & nome isola (località)
Calle Pellegrini /55 /Terranova - Burano

Mazzorbo e Torcello hanno una numerazione propria.
STRUTTURA:
Toponimo /n° civico /nome isola (località)
Fondamenta Borgognoni /10 /Torcello

F. PELLESTRINA E SAN PIETRO IN VOLTA
L'isola di Pellestrina ha due numerazioni progressive, riguardanti una San Pietro in Volta (con Portosecco) e l'altra Pellestrina.
* La prima numerazione riguarda Portosecco (civici da 1 a 157) e San Pietro in Volta (civici da 158 a 432);
* La seconda riguarda i sestieri di Pellestrina con la seguente sequenza:
da 1 a 389 sestiere Busetti
da 390 a 634 sestiere Vianelli
da 635 a 799 sestiere Zennari
da 800 a 1214 sestiere Scarpa

STRUTTURA PORTOSECCO-SAN PIETRO IN VOLTA:
Località /n° civico /toponimo
Portosecco /56 /Calle della Chiesa

STRUTTURA PELLESTRINA:
Sestiere /n° civico /toponimo (indirizzo secondario)
Sestiere Busetti /2 /Calle del forno

G. ISOLE
Le isole minori sono prive di numerazione civica.
In questo caso l'ubicazione è data dalla sola denominazione dell'isola.

STRUTTURA
Nome isola
Isola di San Servolo

H. LIDO, MARGHERA E TERRAFERMA
La toponomastica del Lido di Venezia, di Marghera e della Terraferma è "normale", ovvero del tipo toponimo/civico.
Purtroppo la località, molto importante, non sempre è indicata o utilizzata; a volte possono essere fornite indicazioni errate, specialmente per località confinanti (ad esempio spesso Chirignago viene confuso con la confinante Marghera).

STRUTTURA:
Toponimo /n° civico
Via Torre Belfredo /12

 
 

 

Parentela e affinità

La parentela
La parentela è il vincolo che lega le persone che discendono dallo stesso soggetto, detto "capostipite". Per qualificare il vincolo si considerano le linee ed i gradi.
È in linea retta il rapporto che lega un parente direttamente ad un altro, ad esempio padre e figlio, nonno e nipote; è in linea collaterale il rapporto che intercorre tra coloro i quali hanno il capostipite in comune ma non discendono l'uno dall'altro, ad esempio i fratelli o zio e nipote.
I gradi di parentela, importanti per stabilire i diritti all'eredità e individuare i soggetti obbligati a fornire gli alimenti, si contano calcolando le persone e togliendo il capostipite. Ad esempio, padre e figlio sono parenti in linea retta di primo grado; nonno e nipote di secondo grado; tra fratelli esiste una parentela in linea collaterale di secondo grado, tra cugini di quarto grado, ecc. La parentela ha rilevanza giuridica fino al sesto grado (art. 77 c.c.)
La parentela legale, che nasce dal rapporto di adozione, è equiparata alla parentela naturale: con l'adozione infatti l'adottato entra a far parte della famiglia dell'adottante a pieno titolo, assumendo il normale rapporto di parentela con i parenti dei nuovi genitori.

L'affinità
L'affinità è il rapporto che intercorre tra un coniuge e i parenti dell'altro (art. 78 c.c.): cognati, suoceri, nuora, ecc. Per calcolare il grado di affinità si deve tenere conto del grado di parentela che lega il coniuge ai suoi congiunti.
Esempio: genero e suocera sono affini di 1° grado: infatti fra la moglie e la madre della moglie c'è una parentela di primo grado.
L'affinità è un vincolo che nasce con il matrimonio ma che non cessa con la morte dell'altro coniuge, ma solo con la dichiarazione di nullità del matrimonio. È controverso se tale vincolo cessi a seguito del divorzio visto che permane il divieto di contrarre matrimonio con un affine in linea retta (ad es. suocero, genero, ecc.)
Anche l'affinità è giuridicamente rilevante fino al sesto grado.

 
Ultimo aggiornamento: 23/12/2016 ore 16:18