Assegnazione casa familiare

pagina aggiornata al 16/04/2020


La L. 160/2019 all’art. 1 comma 741 lettera c) numero 4) assimila all’abitazione principale anche  la casa familiare  assegnata  al  genitore  affidatario  dei figli,  a  seguito  di  provvedimento  del  giudice  che  costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto  di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

La nuova normativa prevede quindi, come in precedenza, la costituzione della finzione giuridica del diritto di abitazione ai soli fini dell’applicazione dell’imposta IMU ma non si riferisce più ad una separazione legale o allo scioglimento del matrimonio, bensì introduce e rende fondamentale per la costituzione di tale finzione giuridica la presenza di figli affidati.
Rientrano in questa fattispecie, quindi, solo le abitazione assegnate dal giudice in caso di affidamento di figli.
In caso di separazione legale fra coniugi, in assenza di figli, il soggetto passivo non sarà più il contribuente a cui è stata assegnata l’abitazione coniugale, ma ciascuno continuerà a pagare secondo le proprie quote e secondo l’utilizzo del fabbricato.

Ciò è chiarito anche al comma 743 che definisce soggetto passivo dell'imposta  il  genitore  assegnatario della casa familiare a seguito  di  provvedimento  del  giudice  che costituisce altresì il diritto di abitazione  in  capo  al  genitore affidatario dei figli.

Visto l’utilizzo del termine genitore in sostituzione di coniuge, viene esplicitamente chiarito dal legislatore che l’agevolazione è applicabile non solo  in caso di matrimonio ma anche per le unioni civili e le convivenze di fatto, allineando, così, la nuova normativa alla giurisprudenza intervenuta in materia.

Restano alcuni dubbi interpretativi in caso di affidamento congiunto, per i quali sarà necessario attendere successive risoluzioni ministeriali, anche se sembra ragionevole pensare che l’applicazione dell’agevolazione sia da collegarsi all’abitazione in cui i figli risiedono e quindi, che il diritto di abitazione così costituito faccia capo al genitore che principalmente risiede con loro.

Ultimo aggiornamento: 17/06/2020 ore 10:50