Fallimenti

pagina costruita il 04/09/2020

Ai fini IMU si applica quanto previsto dall'Art. 1 comma 768 L. 27 dicembre 2019 n. 160.
 
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
Ultimo aggiornamento: 04/09/2020 ore 09:59