FAQ COSAP


 
 

COSA devo fare per poter occupare un'area pubblica?

Chiunque intenda occupare un'area pubblica o privata aperta al pubblico passaggio deve presentare apposita domanda all'Ufficio competente a seconda della tipologia di occupazione. Le domande vanno presentate alla Direzione Servizi al Cittadino - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 (per occupazioni di attività commerciali) Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 5 (per occupazioni edili).
 
 

 

COS'E' l'atto di concessione?

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, nonchè di aree private aperte al pubblico passaggio, anche se escluse o esentate dall'applicazione del canone, devono essere effettuate esclusivamente dopo aver ottenuto il rilascio dell'atto di concessione che costituisce titolo per l'occupazione medesima.

Nell'atto di concessione sono indicati il luogo e la durata dell'occupazione, l'estensione dello spazio concesso, il canone se dovuto, nonché le eventuali condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

La concessione viene in ogni caso accordata a termine e senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Nella concessione potrà essere prescritto all'interessato di versare alla Tesoreria Comunale una determinata somma di denaro, per la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, per fronteggiare gli oneri derivanti dall'eventuale mancato ripristino dello stato dei luoghi o per risarcire i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica o a terzi.
 

Il deposito cauzionale, a scelta dell'interessato può essere sostituito da fideiussione per lo stesso importo, purché concessa da banca o altro soggetto la cui scelta sia approvata dal Dirigente Responsabile Tributi.

 

 
 

QUALI OBBLIGHI per il concessionario?

  • Il diritto all'occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico spetta personalmente al concessionario e non ne è consentito il trasferimento, salvo il caso di cessione, affitto o usufrutto di azienda.
  • Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di Spazi ed aree pubblici.
  • Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
  • Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
  • Il concessionario deve osservare, a pena di decadenza dalla concessione ai sensi dell' art. 25 del regolamento, le prescrizioni di carattere tecnico e le altre disposizioni specifiche stabilite di volta in volta nell'atto a seconda delle caratteristiche delle occupazioni.
  • Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare, appena termina l'occupazione o comunque nel termine fissato dall'Amministrazione Comunale, lo stato dei luoghi precedente all'occupazione, e di riparare i danni prodotti dall'uso dell'area o spazio concesso, anche se derivanti dalle opere o dai depositi permessi dalla concessione.
  • Rimane a carico del concessionario la responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi in conseguenza dell'occupazione.
 

 
 

QUALI AREE sono soggette a canone ?

Al pagamento del Canone sono assoggettate le occupazioni, effettuate anche senza titolo, di : 

- strade, aree e degli spazi sottostanti e sovrastanti a queste appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Venezia; 
- aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, site nel territorio del Comune di Venezia; 
- tratti di strade statali o provinciali che attraversano il Centro abitato del Comune i cui confini sono stati individuati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 951 del 24/6/1999; 
- spazi acquei compresi nei canali di traffico esclusivamente urbano.

 

 

COME E QUANDO si paga il canone?

Il canone è dovuto per anno solare di riferimento, le frazioni di anno risultanti da periodi iniziali o finali vengono calcolate in dodicesimi.

Il pagamento del canone può essere effettuato mediante:

* versamento sul c/c postale n. 14227300 intestato al Comune di Venezia - Servizio di Tesoreria - COSAP

* on line, con carta di credito, dal portale dei servizi del Comune di Venezia;

* bancomat o carta di credito presso gli sportelli dell'Ufficio COSAP;

* bonifico bancario o postale (IBAN: IT74 L 076 0102 0000 0001 4227 300 e BIC: BPPIITRRXXX per i pagamenti dall'estero) indicando nella causale il numero completo di protocollo/ruolo del documento di riferimento;

* Modello F24 disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo del modello è gratuito) indicando nella Sezione Tributi Locali i seguenti codici:
- Codice Comune: L736
- Codice Tributo: 3931 (COSAP Permanente)
- Codice Tributo: 3932 (COSAP Temporanea)
- Anno di riferimento.....
- Importo a debito versato: euro.......

Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.

Se l'importo del canone è superiore a Euro 258,00 il pagamento può essere effettuato in quattro rate aventi le seguenti scadenze:

* 31 marzo
* 31 maggio
* 31 luglio
* 31 ottobre

In caso di necessità tecnico-operative la Giunta Comunale può stabilire altre scadenze, senza però anticiparle rispetto a quelle previste dal Regolamento.

- occupazioni temporanee
Il pagamento del canone deve avvenire in un'unica soluzione prima del ritiro dell'atto di concessione.

 

 

OCCUPAZIONI ESENTI da canone. Quali sono?

Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Cosap non sono assoggettabili al pagamento del canone le seguenti occupazioni, siano temporanee o permanenti:

a. occupazioni effettuate per le attività istituzionali dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per esercizio di culti ammessi nello stato, nonché da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma I lettera c, del Testo unico dell'Imposta sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b. le tabelle indicative delle stazioni ferroviarie, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale; gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di proprietà privata; le aste delle bandiere;

c. le occupazioni effettuate con le vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione (nonché con le vetture a trazione animale) durante le soste nei posteggi ad esse assegnati;

d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le soste dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci, altri beni o persone;

e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f. le occupazioni di aree cimiteriali, escluse quelle per attività economiche;

g. le occupazioni effettuate con pedane e altri mezzi destinati a facilitare l'accesso o il passaggio ai soggetti portatori di handicap;

h. le occupazioni effettuate per manifestazioni o altre iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, politiche, culturali, di volontariato, o intese ad offrire ai cittadini occasione di svago nel tempo libero, purché non diano occasione ad attività commerciali e siano di durata non superiore a 24 ore;

i. le occupazioni effettuate per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq. Per le occupazioni superiori a tale misura è tassata l'intera superficie risultante dalla concessione, secondo le regole previste dall' art. 29 lettera D e dall'art. 37;

j. le occupazioni di spazi sovrastanti aree pubbliche con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose, purché la collocazione avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente regolamento di polizia urbana;

k. le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, tetti, coperture e simili di durata non superiore a 12 ore complessive, nell'arco di un solo giorno;

l. le occupazioni con corsie, fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili o religiose, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

m. le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore complessive, nell'arco di un solo giorno;

n. le occupazioni occasionali per soste, per carico e scarico di materiali di durata non superiore alle 12 ore, di cui all'art. 23;

o. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;

p. le occupazioni effettuate per attività commerciali marginali svolte dalle organizzazioni del volontariato e dalle ONLUS di cui all'art. 16 comma VI del presente Regolamento;

q. le occupazioni con tende solari installate in abitazioni private;

r. le occupazioni effettuate per attività di restauro di beni culturali da parte dei soggetti di cui all'art. 87 lettera c del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, il cui costo sia onere deducibile dal reddito;

s. le occupazioni effettuate con macchine, strutture, ponteggi, steccati, trabattelli edilizi, assiti, scale aeree, deposito di materiali edili e quant' altro sia destinato ad interventi edilizi da parte di imprese aggiudicatarie di lavori appaltati dall'Amministrazione Comunale;

t. le occupazioni per chiusura di porzioni di sedime stradale per ragioni di sicurezza pubblica, di igiene o di pubblica moralità nonché per agevolare la tutela del patrimonio artistico o storico di proprietà pubblica o privata, disposte [per un periodo non superiore ai 10 anni] su delibera della Giunta Comunale;

u. le occupazioni effettuate con insegne obbligatorie per legge (T su insegna di tabaccheria e CROCE per le Farmacie);

v. le occupazioni con impianti già soggetti a Canone Autorizzatorio derivanti da contratti con l'Amministrazione Comunale approvati con deliberazioni di Giunta Municipale e trasmessi all'ufficio dai Settori competenti;

w. le occupazioni per manifestazioni di notevole interesse culturale, artistico e di richiamo turistico, come tali riconosciute dall' Assessorato competente, con esclusione di quelle per attività commerciali o di pubblici esercizi.

x. nell'ambito di manifestazioni estive promosse dall'Amministrazione Comunale, dai Consigli di Quartiere, dalle Municipalità, e feste patronali, l'ampliamento del plateatico nei quartieri di Favaro, Zelarino, Chirignago e Municipalità di Marghera dopo le ore 20:00 avviene senza oneri aggiuntivi, previa autorizzazione degli uffici competenti (lettera inserita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 28.7.2003).

 

 

OCCUPAZIONI ABUSIVE quali effetti, sanzioni ecc.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate senza la prescritta concessione sono considerate abusive.
Non sono considerate abusive le occupazioni prive di concessione effettuate per far fronte a situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori il cui differimento potrebbe causare danno o pericolo. In questo caso, l'occupante deve dare tempestiva comunicazione alla Sezione territorialmente competente della Polizia Municipale.
Alle occupazioni abusive vengono applicate le indennità e le sanzioni previste dall'art. 36 del Regolamento Cosap.
 

 

QUALI SANZIONI per le infrazioni sul canone?

Le sanzioni si distinguono a secondo della tipologia di infrazione (vedi Regolamento Cosap):
 
 
Occupazioni abusive
 
* Canone
* Indennità pari al canone maggiorato del 50%
art. 36, comma 1 regolamento cosap
* Sanzione amministrativa del 300% del canone
* Interessi di mora
art. 36, commi 2 - 3 regolamento cosap
 
 
Omesso o insufficiente versamento del canone
 
Entro il termine di decadenza del 31/12 del secondo anno successivo a quello di imposizione:

* Canone
* Maggiorazione del 20 %
* Interessi di mora

art. 35, comma 1 regolamento cosap
Se il contribuente non provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data di richiesta:

* Decadenza della concessione

art. 35, comma 2 regolamento cosap
art. 25, regolamento cosap
 
 
Ritardato pagamento del canone
 
Entro il termine di decadenza del 31/12 del secondo anno successivo a quello di imposizione:

* Canone
* Maggiorazione del 20 %
* Interessi di mora

art. 35, comma 1 regolamento cosap
* Se il pagamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza: maggiorazione del 10%
* Se il pagamento avviene oltre 30 giorni dalla scadenza: maggiorazione del 20%
* Interessi di mora
art. 35, comma 3 regolamento cosap
 
Al fine della verifica del corretto adempimento degli obblighi di versamento viene riconosciuta una franchigia di 5 giorni lavorativi successivi al termine, da intendersi come termine entro il quale le somme devono affluire nei conti del Comune.

 

PROROGA occupazione temporanea

Le occupazioni temporanee possono essere prorogate previa presentazione di apposita domanda in bollo da Euro 14,62 almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione. Nella domanda dovrà essere indicata la durata per la quale viene richiesta la proroga.
 

 

DECADENZA in quali casi?

Sono cause di decadenza dalla concessione, che viene disposta dal Dirigente dell' Area Gestione Tributi (art. 25 Regolamento Cosap):

* tre violazioni, da parte del concessionario, degli obblighi previsti nell'atto di concessione qualora l'occupazione abusiva riguardi oltre il 10% della superficie concessa; a seguito della decadenza dalla concessione non possono essere rilasciate concessioni allo stesso concessionario entro un anno dalla notifica del provvedimento che dispone la decadenza stessa (deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 28.7.2003);
* la persistenza nella mancata pulizia e tenuta in ordine del suolo occupato;
* il mancato pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

 

 

REVOCA concessione

La concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche è sempre revocabile, per esigenze di pubblico interesse, con atto motivato e con preavviso non inferiore a sei mesi, la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi (art. 26 Regolamento Cosap). 
La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, ma solo alla restituzione senza interessi del canone dalla data dell'effettiva dismissione dell'area.
 

 

SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - come si ottiene?

Alla fine dell'occupazione, su presentazione di autocertificazione con la quale il titolare della concessione dichiara che nessun danno è stato provocato al suolo pubblico, la Direzione Finanza Bilancio e Tributi - Settore Gestione Tributi e Canoni -  C.O.S.A.P. dispone con atto dirigenziale il rimborso del deposito cauzionale.
Contemporaneamente l'Ufficio Tributi trasmette copia dell'autocertificazione ai LL.PP. per gli eventuali controlli. Qualora la Direzione Centrale Progettazione ed Esecuzione Lavori - Servizio Viabilità riscontrasse danni la stessa provvederà al ripristino ponendo a carico del concessionario inadempiente la spesa maggiorata del 20%, salve le azioni relative alla falsa autodichiarazione.
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Ultimo aggiornamento: 18/06/2019 ore 16:08