Il colombo

Per il suo stato di animale 'randagio', il colombo di città non ricade sotto la tutela della Legge n.157/92 per la fauna selvatica.

La competenza della gestione è individuata nell'Amministrazione comunale che agisce d'intesa con i Servizi veterinari dell'Azienda ULSS competenti per territorio. La Legge regionale n.9/08 ha integrato il testo dell'art. 17 comma 2 della L.R. n. 50/93, permettendo la soppressione della fauna domestica inselvatichita (tra cui rientra il colombo di città) anche nelle zone vietate alla caccia, escludendo il contesto urbano e delegando le Province ad esercitarne il controllo mediante piani di abbattimento.

Impatto ambientale è proporzionale alla concentrazione degli esemplari ed al sovra-popolamento e porta a conseguenze

  • ambientali: l'azione meccanica di zampe e becco e l'attività microbica e chimica degli escrementi rovinano edifici, statue, bassorilievi (anche di interesse artistico-storico), linee di servizi (cavi elettrici, telefonici), sporgenze architettoniche (grondaie, cornicioni, terrazzi) e la viabilità cittadina
  • igienico-sanitarie: il colombo rappresenta un potenziale pericolo per la salute pubblica, sia per l'uomo che per gli altri animali domestici. È un potenziale vettore biologico di agenti patogeni di natura virale (pseudopeste aviarie), batterica (salmonellosi, ornitosi, borreliosi, listeriosi, tularemia, ecc.), protozoaria (toxoplasmosi) e micotica (funghi) ed, indirettamente, a causa dell'accumulo di materiale organico (guano, carcasse, nidi), substrato ottimale per lo sviluppo di ulteriori patologie trasmissibili.

Anche se il colombo non può essere considerato come sorgente specifica di alcuna infezione, studi epidemiologici hanno dimostrato come i colombi urbani risultino interessati da quadri patologici articolati, comprendenti antropozoonosi, caratterizzati da andamenti discontinui con periodiche punte di virulenza e frequenti casi di mortalità nell'ambito delle colonie stesse.(dal volume "Animali in città")

Si ricordano alcune regole dettate dall'Ordinanza sindacale n. 153474 del 30/09/1997:

  • divieto della somministrazione diretta di cibo ai colombi;
  • divieto dell'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili agli stessi animali;
  • obbligo dei proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo di provvedere a chiudere tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc. potenzialmente utilizzabili dai colombi per entrare nell'edificio e costituire dormitori o aree di nidificazione;

Il Servizio si interessa di:

  • gestire dei programmi di controllo e contenimento della popolazione di colombi, strettamente legati al monitoraggio sanitario condotto dall'Azienda ULSS 12, al fine di verificare l'insorgenza di forme patogene trasmissibili all'uomo e ad altre specie animali;
  • eseguire dei censimenti della popolazione di colombi, per verificare parametri quali la densità delle zone di maggior concentrazione;
  • raccogliere e procedere all'istruttoria di provvedimenti finalizzati alla tutela degli animali ed al benessere dei cittadini.
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Info e contatti:
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
email: tutela.animali@comune.venezia.it

Tel: 041 274 9955

Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 15:25