Vocabolario IDS - R

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Registrazione al Portale dei Servizi del Comune di Venezia

Per espletare gli adempimenti relativi all'Imposta di soggiorno, i gestori di strutture ricettive ubicate nel Comune di Venezia sono tenuti a registrarsi nel Portale dei Servizi, gestendo la propria posizione esclusivamente via web.
 
In sede di registrazione al Portale, il gestore dovrà dichiarare alcuni dati:
  • Dati del titolare/rappresentante legale
  • Intestazione dell'esercizio/ragione sociale
  • Partita iva o Codice Fiscale
  • Sede legale e recapiti telefonici- E-mail, eventuale E-mail Pec e Sito Web
  • Identificativo / Nominativo della struttura- Sede dell'attività
  • Numero stanze e numero posti letto
  • Tipologia Struttura*
 
* è importante selezionare correttamente la tipologia di struttura, al fine di consentireil calcolo dell'imposta che dovrà corrispondere all'imposta effettivamente riscossa.
 
Effettuata la registrazione, il gestore riceverà all'indirizzo di posta elettronica comunicato, le credenziali di accesso (username e password) al form per la gestione della propria posizione
 

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Ricevuta di versamento

Il gestore è tenuto al rilascio di apposita quietanza al turista al termine del soggiorno.
 
L'amministrazione lascia liberi i gestori delle strutture ricettive di utilizzare le modalità più idonee alla propria struttura organizzativa per il rilascio di tale ricevuta purchè venga riscossa e riversata l'imposta e adempiuti gli obblighi dichiarativi. 
 
Nella modulistica dell'Imposta di Soggiorno è reperibile una proposta di:
Modello modificabile di ricevuta
 

 

Riclassificazione strutture ricettive (Legge Regione N. 11/2013)

La Legge Regionale del Veneto n. 11/2013 ha ridefinito il quadro normativo in materia di attività ricettive, individuando 3 tipologie di strutture:
  • Strutture ricettive alberghiere;
  • Strutture ricettive all’aperto;
  • Strutture ricettive complementari;
 
All’interno della nuova classificazione sono state introdotte ulteriori distinzioni meglio precisate con le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale del Veneto:
  • Deliberazione GR n. 807 del 27 maggio 2014 relativamente alle strutture alberghiere;
  • Deliberazione GR n. 1000 del 17 giugno 2014 relativamente a strutture ricettive all’aperto;
  • Deliberazione n. GR 1521 del 12 agosto 2014 relativamente agli alberghi diffusi;
  • Deliberazione GR n. 419 del 31 marzo 2015 relativamente alle strutture complementari.
L’art. 50 della legge stabilisce che: ”Le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge (…), devono ottenere la nuova classificazione, su domanda (…) entro il termine di ventiquattro mesi (…) dalla pubblicazione nel BUR del Veneto del provvedimento della Giunta regionale (…)”.

Al riguardo si chiarisce che il Servizio Tributi del Comune di Venezia non ha alcuna competenza in fatto di riclassificazione delle strutture ricettive, poiché la materia rientra nelle funzioni proprie di Regione e Città Metropolitana.

Maggiori informazioni sono pertanto disponibili ai seguenti indirizzi:
 
Il Settore Tributi del Comune di Venezia è invece competente per quanto riguarda i riflessi fiscali successivi e conseguenti all’avvenuta riclassificazione, con particolare riguardo all’Imposta di soggiorno.  

Infatti dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui si é conclusa la procedura di riclassificazione, trova infatti applicazione la nuova tariffa dell'Imposta di Soggiorno (quella per le strutture riclassificate, legata cioè alle nuove categorie), mentre fino a tale momento (cioè fino a tutto il trimestre di riclassificazione compreso) continua ad applicarsi la tariffa provvisoria, legata cioè alle vecchie categorie.

 
Nel vocabolario IDS sono reperibili gli opuscolo delle:
 

 

Riduzioni

Alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale sono applicate le seguenti riduzioni e esenzioni, tra loro cumulabili, e modificate con delibera del C.C. n. 55 del 11-12 Luglio 2012, con decorrenza 1 ottobre 2012.
 
Tipologia riduzione
Fino al 30.09.2012
NOVITA' dal 1.10.2012
Strutture ricettive ubicate nelle isole della laguna di Venezia
30%
20%
Alberghi e motel a 5 stelle ubicati nelle isole della laguna di Venezia
10%
10%
Strutture ricettive ubicate in Terraferma
40%
30%
Pernottamenti in bassa stagione
50%
30%
Giovani compresi tra i 10 e i 16 anni di età (non compiuti)
50%
50%
 
Il calcolo dell'imposta nel caso di riduzioni tra loro cumulabili viene effettuato applicando successivamente ciascuna percentuale di riduzione.
Esempio: imposta base = 100; applicazione riduzione 20% e riduzione 50%; imposta da versare = 40.
 
 

 

Rifiuto di pagamento da parte dell'ospite

Nel caso in cui l'ospite rifiuti il pagamento dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto al soggetto passivo e a trasmetterlo tempestivamente all’Amministrazione Comunale. 
 
La dichiarazione è reperibile nella pagina dedicata alla
e può essere trasmessa nei seguenti modi:
  • fax al n. 041 2744050;
  • email all'indirizzo:
 
Alla dichiarazione va allegato il documento d'identità del dichiarante.
 
Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione suddetta, si applicano le sanzioni previste dalla Legge o dal Regolamento Comunale. Per conoscere quali sono, consulta la pagina del vocabolario dedicata alle:
 

 

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi in cui il gestore della struttura ricettiva effettui un riversamento in eccedenza dell'Imposta di soggiorno, la stessa può esser recuperata mediante compensazione con i successivi pagamenti.
 
La compensazione deve essere autorizzata dal Comune previa richiesta motivata e documentata del gestore, da presentarsi agli uffici preposti almeno trenta giorni prima della scadenza per il versamento trimestrale.

 
Nella Modulistica dell'Imposta di Soggiorno è reperibile:
il modello di istanza di rimborso/compensazione
 
Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.   
 

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pagina aggiornata al 19/10/2016
Ultimo aggiornamento: 26/01/2017 ore 18:06