Vocabolario IDS - V

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Versamenti

Al termine del soggiorno, l'ospite versa al gestore della struttura l'Imposta, ottenendo una ricevuta di pagamento.

Il gestore della struttura ricettiva effettuerà il riversamento delle somme riscosse al Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare secondo le seguenti modalità:

  • bollettino di conto corrente postale;
  • bonifico bancario o postale.
Al fine della verifica del corretto adempimento degli obblighi di versamento viene riconosciuta una franchigia di 5 giorni lavorativi successivi al termine,, da intendersi come termine entro il quale le somme devono affluire nei conti del Comune.
 
Conto corrente postale n. 1000130813 intestato Città di Venezia - Imposta Soggiorno - Servizio Tesoreria,
IBAN: IT 09 U 07601 02000 001000130813
BIC: BPPIITRRXXX - codice per l'operatività estera

IMPORTANTE: Nella causale di versamento indicare il codice fiscale o partita IVA della struttura ricettiva, il trimestre/anno di riferimento e il protocollo generale assegnato alla dichiarazione.
Esempio: 00123456789 - 2 trimestre 2012 - P.G. 98765/2012
 
Ai sensi dell'art 6 comma 8 del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473, il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.


 
 

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Versamenti in ritardo

I soggetti responsabili delle strutture ricettive che effettuano il riversamento dell'imposta IDS in ritardo rispetto alla scadenza prevista, dovranno versare l'imposta maggiorata degli interessi legali calcolati per i giorni di ritardo.
Essendo il ritardo del riversamento una grave violazione e poichè i soggetti responsabili delle strutture ricettive sono considerati come agenti contabili, sono tenuti ad attenersi a tutti gli obblighi e responsabilità di chi maneggia denaro pubblico (vedi Delibera Corte dei Conti n.19/2013).
 
 

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Violazioni del Regolamento e Sanzioni amministrative

Il mancato adempimento degli obblighi stabiliti in materia di Imposta di soggiorno, comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative secondo quando previsto dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e dall'art. 9 del Regolamento comunale dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Venezia (sanzioni):
 
Violazione
Sanzione
Ufficio di riferimento
Omessa, incompleta o irregolare dichiarazione alle prescritte scadenze e per qualsiasi altra violazione al regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva
Da € 25,00 ad € 500,00 irrogata come da disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689
POLIZIA LOCALE Servizio notifiche
 
 

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pagina aggiornata al 22/01/2019

 
Ultimo aggiornamento: 18/06/2019 ore 15:09