Accensione impianti termici/climatizzatori domestici
L'accensione degli impianti termici è definita dalla normativa nazionale, principalmente il DPR n. 412/1993 e la Legge n. 10/1991 (e loro successive modifiche) che definiscono le zone climatiche e le regole generali. Ad esse va aggiunto anche il DPR 74/2013, recante orari e criteri generali per l'esercizio degli impianti termici e di climatizzazione.
Il Comune di Venezia si trova nella zona climatica E
Il periodo di accensione degli impianti termici è consentito dal 15 OTTOBRE al 15 APRILE per una durata giornaliera massima di 14 ore.
Durante il periodo di funzionamento, il valore massimo di temperatura consentito è di 19° C con una tolleranza di + 2 °C (che diventa 18° C + 2 in caso di allerta arancio o rosso per le polveri sottili, come da ordinanza 785/2024).
N.B. Al di fuori del periodo di accensione consentito, il riscaldamento può essere attivato dal responsabile dell'impianto solo in presenza di situazioni climatiche particolarmente rigide e con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria, cioè max 7 ore/giorno (comma 3 art. 4 del D.P.R. n. 74/2013).
Per quanto riguarda la CLIMATIZZAZIONE ESTIVA, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C (- 2°C di tolleranza) per tutti gli edifici, limitando al massimo lo spreco di energia.
SI RICORDA che la DGRV n. 836/2017 - Accordo Padano - (all A, art. 2, comma g), a partire dal 2020, sancisce per i generatori di calore alimentati a biomassa (stufe a legna, pellet...) :
- il divieto di installazione di apparecchi con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
- il divieto di utilizzo di apparecchi con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”.
Link utili:
Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce "Segnalazioni" o al numero telefonico 041041.