L'asservimento coattivo

L'asservimento coattivo è la costituzione forzosa di un diritto reale, a favore della collettività, su di un'area privata. In tal modo viene limitato l'esercizio del diritto di proprietà da parte del suo legittimo proprietario.

Questo diritto, trattandosi nel nostro caso di opere di competenza comunale, è riferito principalmente alla posa in opera di condotte fognarie e di acquedotto e alla loro manutenzione.

La procedura di asservimento è simile a quella illustrata per l'espropriazione, ma con una differenza. Se è vero che il diritto reale così costituito è a carattere permanente, il possesso materiale del bene da parte dell'amministrazione è, invece, temporaneo. È infatti finalizzato alla realizzazione dei lavori d'interramento della condotta e di ripristino delle condizioni iniziali dell'area.

Una volta completata l'opera si procede quindi alla formale reintegrazione nel possesso dell'area al suo proprietario. Questi, beninteso, dovrà osservare le clausole limitanti il diritto di proprietà contenute nel decreto di servitù.

Diversi, rispetto alla procedura di espropriazione, sono anche i criteri di calcolo dell'indennità1.

Sempre in tema di servitù di fognatura e di acquedotto, si procede nel quantificare secondo un calcolo percentuale dell’indennità d’esproprio, e non del valore venale, altrimenti si correrebbe il rischio di pagare di più l’acquisto di un diritto reale parziario che non l’acquisto della proprietà piena. La percentuale verrà fissata in relazione alla tipologia di asservimento e alla sua invasività rispetto alla facoltà di godimento del bene spettante al proprietario.

Così come per l'espropriazione, anche per l'asservimento coattivo vi è la distinzione tra procedura ordinaria, accelerata e tramite occupazione d'urgenza.

 

 

 

 

 


1 T.U., art. 44

Ultimo aggiornamento: 08/11/2016 ore 14:22