Limitazioni alla circolazione dei veicoli in terraferma (ORDINANZA N. 724/2019)
Ultimo aggiornamento 09/10/2019
Dal 1 ottobre 2019 hanno inizio le limitazioni volte al contenimento delle polveri sottili e previste dall'ordinanza n. 724 del 2019 (in vigore dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020).
Per scaricare l'ordinanza n. 724/2019 clicca qui.
Di seguito si riporta il testo dei divieti, le deroghe e i relativi moduli di richiesta per la circolazione veicolare in terraferma dal 1/10/2019 al 31/03/2020.
1) In caso di nessuna allerta livello 0 - VERDE valido dal 01/10/2019 al 15/12/2019 e dal 07/01/2020 fino al 31/03/2020
DIVIETO di circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:
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ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi;
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autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1;
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autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3;
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veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 e 3 ;
2) In caso di allerta livello 1 - ARANCIO valido dal 01/10/2019 al 15/12/2019 e dal 07/01/2020 fino al 31/03/2020 su apposita comunicazione (di cui al punto 6)
DIVIETO di circolazione dal lunedì alla domenica dalle ore 8:30 alle 18:30 per le seguenti categorie di veicoli:
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ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi;
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autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1;
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autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;
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veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 e 3.
3) In caso di allerta livello 2 - ROSSO valido dal 01/10/2019 al 15/12/2019 e dal 26/12/2019 fino al 31/03/2020 su apposita comunicazione (di cui al punto 6)
DIVIETO di circolazione dal lunedì alla domenica per le seguenti categorie di veicoli:
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ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
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autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30 ;
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autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 dalle ore 8:30 alle ore 18:30 ;
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veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 e 3 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
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veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 4 dalle ore 8:30 alle ore 12:30.
4 ) Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione.
5) L’ambito territoriale, di cui alla planimetria allegata, sul quale si applicano le limitazioni sopra descritte sono le strade di competenza comunale della terraferma ad eccezione dei tratti di viabilità per il raggiungimento delle aree a parcheggio.
6) I livelli di allerta 1 ARANCIO e 2 ROSSO si attivano in seguito al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell’aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere agli uffici comunali preposti (Settore Progetti Strategici e Ambientali) apposita informativa inerente il superamento dei limiti nonché a comunicare l’avvenuto rientro nei limiti di norma.
7) Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali (si veda il punto 6), in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi degli servizio di trasporto pubblico locale.
8) Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:
8.1 veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
8.2 autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
8.3 veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
8.4 veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
8.5 veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
8.6 veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
8.7 veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
8.8 veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casalavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
8.9 veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell’area interdetta limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell’arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
8.10 veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto carpooling);
8.11 veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
8.12 veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
8.13 veicoli appartenenti alle categorie “L2” (ciclomotore tre ruote) e “L5” (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria “N” di cui all’art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all’art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
8.14 autoveicoli e motoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
8.15 veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico) e motori ibrido gasolio-gpl in modalità gpl;
8.16 veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
8.17 veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D. Lgs 285/92;
8.18 veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):
8.19 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
8.20 veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
8.21 veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
8.22 veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
8.23 veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
8.24 veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
8.25 veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell’infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz’ora prima e dopo l’orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
8.26 veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l’accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell’inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
8.27 veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
8.28 veicoli degli operatori del commercio all’ingrosso dei prodotti deperibili;
8.29 veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
8.30 veicoli utilizzati da artigiani per attività manutentive con carattere di urgenza, dotati di autocertificazione;
Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle ZTL e alle modalità di carico e scarico delle merci.
9 Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO:
9.1 Tutte le deroghe di cui al punto 8, fatta eccezione per quelle di cui al punto 8.10 e 8.23, che sono sostituite come di seguito indicate:
9.1.1 veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell’uso collettivo dell’auto;
9.1.2 veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Venezia che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.