pagina aggiornata il 11/10/2022
Il Comune di Venezia ha deliberato una diversa aliquota per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 o dell’art. 5 comma 1 della L. 431/98, come previsto dal comma 754 dell’art. 1 della L. 160/2019.
Non rientrano quindi i contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2, della suddetta legge, per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari.
L’ aliquota spetta dalla data di decorrenza del contratto.
Dal 31/03/2018 i suddetti contratti possono godere di tale aliquota solo se conclusi con l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori oppure se muniti dell’attestazione di rispondenza ai patti territoriali vigenti ex DM 16/1/2017, rilasciata da una delle organizzazioni firmataria dell’Accordo Territoriale per il Comune di Venezia depositato il 30/03/2018. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.
Per i contratti di locazione stipulati dal 22/6/2022 ai sensi dell'art. 2, comma 3, o dell'art. 5, comma 1, che hanno lo stesso contenuto del contratto precedente, non è richiesta la presentazione dell'attestazione di rispondenza ex DM 16/01/2017 (art. 7 D.L. 73/2022 convertito in L. 122/2022).
Si ricorda che è obbligatoria la registrazione del contratto.
Per avvalersi di tale aliquota, il contribuente deve presentare l'autocertificazione/dichiarazione entro il termine previsto per la dichiarazione annuale IMU.
L'imposta di tutti i contratti a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento, come stabilito dall’art. 1, comma 760, della L. 160/2019.