Nomina a Presidente di seggio
La nomina dei presidenti di seggio è effettuata con decreto del Presidente della Corte di Appello (o un suo delegato) entro il trentesimo giorno precedente a quello della votazione
L'incarico diventa obbligatorio per le persone designate salvo grave impedimento da comunicare all'ufficio elettorale, entro le 48 ore dalla notifica della nomina o appena si verifica un evento di forza maggiore che rende impossibile tale adempimento.
Il rifiuto non giustificato è soggetto ad una sanzione.
Normativa di riferimento
Legge 21 marzo 1990, n. 53;
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
Legge 30 aprile 1999, n. 120.
Nel caso di rinuncia alla nomina solo per gravi e comprovati motivi il modello è al seguente link:
Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce: Segnalazioni
Aggiornamento a cura del Servizio Elettorale e Leva militare, maggio 2021