Regime fiscale e previdenziale
Ai fini fiscali il Comune, nell'erogare il compenso, è tenuto ad effettuare la ritenuta d’acconto IRPEF del 20% ai sensi dell'art. 25 del D.P.R 600/73.
Sul compenso lordo è inoltre calcolata l’IRAP, l'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura dell’8,5%.
L'incarico si configura come attività saltuaria ed occasionale, esclusa dal campo di applicazione dell’I.V.A, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 /10/72 n° 633 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso il rilevatore sia un professionista con partita I.V.A dovrà dichiarare di non esercitare attività di tipo professionale o esercizio d’impresa nello stesso ambito di attività oggetto dell’incarico e, a fine incarico, emetterà una notula per prestazione di lavoro autonomo occasionale.
Ai fini previdenziali, i primi 5.000 euro per compensi di lavoro autonomo occasionale, nell’anno solare di riferimento, costituiscono una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo Inps. Se il rilevatore, nella notula di pagamento, autocertifica di aver superato il limite di € 5.000 corre l’obbligo dell' iscrizione alla gestione separata INPS di cui all’art. 44 c.2 della L. 326/03 e s.m.i.
Il rilevatore si impegnerà a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi modificazione che comporti variazioni al regime previdenziale e fiscale indicato.
Il Comune, in qualità di sostituto d’imposta, provvederà a certificare le ritenute operate, sia fiscali che previdenziali e a rilasciare, ai soggetti che hanno eseguito prestazioni occasionali, la Certificazione Unica (in formato cartaceo) entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, trasmettendola all'interessato, con posta prioritaria all'indirizzo di residenza.
In linea generale, il soggetto che riceve redditi derivanti da prestazioni occasionali, è tenuto a riportare i suddetti nella dichiarazione dei redditi, salvo qualche eccezione.