Servizi commerciali automobilistici e di navigazione lagunare

 

Cosa sono

I servizi di trasporto pubblico locale commerciali sono servizi di linea (percorso, fermate, orari e tariffe predeterminate) esercitati tramite autorizzazione da imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione; tali servizi sono svolti a totale rischio economico del richiedente, non devono risultare integrati in una unità di rete in relazione al livello di servizi minimi e non devono essere svolti in sovrapposizione o interferenza con i servizi di linea programmati.

 

Soggetti interessati a svolgere i servizi

Imprese di trasporto persone conto terzi in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 395/2000, iscritte al Ren di cui al Regolamento CE 1071/2009

 

Cosa fare

Istanza di parte corredata da:

  • grafico della linea con l'itinerario e le fermate
  • programma di esercizio
  • tariffe
  • mezzi e personale minimi necessari a garantire la regolarità e la sicurezza dell’esercizio
  • dati relativi alla natura ed al volume di traffico previsti
  • dichiarazione disponibilità o concessione degli approdi utilizzabili.

da trasmettere all'indirizzo PEC mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

 

Costo

 

Termini conclusione procedimento

60 giorni

 

Normativa di riferimento

  1. Legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, art 4, commi 3 e 4 lettera c)
  2. Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dei servizi commerciali di trasporto pubblico di linea

 

Ufficio competente

Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti Esterni

Servizio Trasporto Pubblico Locale Terra e Acqua

C/o complesso ex Carbonifera - viale Ancona, 63

30172 Mestre – Venezia

 

Orario ricevimento pubblico

Si riceve su appuntamento

 

Recapito

Telefono 041-2746935

E-mail mobilita@comune.venezia.it

 

Ricorso

Avverso i provvedimenti è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dal ricevimento o al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dal ricevimento

Ultimo aggiornamento: 29/05/2024 ore 12:54