Valutazione di Incidenza Ambientale - VIncA

La Valutazione d'Incidenza Ambientale (VIncA) è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
Tale procedura è stata introdotta dall'art. 6, comma 3, della direttiva "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE), con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza al fine di individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti.

La Valutazione di Incidenza (VINCA) consente l'esame preventivo sulle interferenze di piani, programmi, progetti, interventi e attività (P/P/P/I/A) che, non essendo direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie caratterizzanti i siti stessi, possono incidere negativamente sugli habitat e/o specie di interesse comunitario.

La VINCA si configura come endoprocedimento all’interno delle procedure di approvazione /autorizzazione di P/P/P/I/A (Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività).

Dal 20 gennaio 2025 la disciplina in materia di VINCA è regolata dal Capo IV della Legge Regionale n. 12 del 27 maggio 2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”
Al Capo IV è riportata la disciplina della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e, al suo interno, definito il quadro delle competenze per l’esercizio delle relative funzioni. Inoltre, è stato pubblicato sul BUR n. 9 del 19 gennaio 2025 il Regolamento Regionale n. 4 del 09 gennaio 2025 “Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n 12)”. 

Il regolamento fornisce le indicazioni e la modulistica atta ad applicare la disciplina in materia di VINCA per i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività (di seguito P/P/P/I/A) non direttamente connessi e necessari alla gestione di un sito della rete Natura 2000 e la cui attuazione può comportare, singolarmente o congiuntamente, incidenze significative negative sullo stesso.

La procedura di VINCA rientra nei procedimenti di autorizzazione o approvazione di P/P/P/I/A. Pertanto, a partire dal 20 gennaio 2025, data di entrata in vigore del regolamento attuativo in materia di VINCA, le domande di autorizzazione o approvazione di P/P/P/I/A dovranno includere la documentazione relativa alla Valutazione d’incidenza ambientale secondo quanto specificato alle lettere B), D), E), F) e G) dell’Allegato Tecnico del Regolamento Regionale n. 4/2025.

Nell'ipotesi in cui il P/P/P/I/A rientri nel campo di applicazione in materia di VINCA, il Proponente è tenuto a presentare all’Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione del P/P/P/I/A, a corredo della relativa domanda, il modulo per la procedura di VINCA contenente le informazioni necessarie per dare avvio alla procedura in parola presso l’Autorità per la VINCA identificata e coinvolgere gli eventuali ulteriori soggetti, come previsto dalla L.R. 12/24 e dal relativo regolamento attuativo.

Il modulo per la procedura di VINCA, differisce a seconda del livello di valutazione da avviare, secondo la suddivisione di seguito sono riportata:

► la valutazione preliminare – Screening Specifico (Livello I);

► la valutazione appropriata (Livello II);

► la valutazione in deroga (Livello III).

 
 

Inoltre, nel BUR n. 26 del 21/02/2025 è pubblicato il decreto del direttore della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 15 del 17.02.2025  che integra la modulistica da utilizzarsi nei casi in cui un P/P/P/I/A non rientri nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA.

Nell'ipotesi in cui il P/P/P/I/A non rientri nel campo di applicazione in materia di VINCA, il Proponente è tenuto a presentare all’Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione del P/P/P/I/A, a corredo della relativa domanda, il modulo con cui si dà atto della sua localizzazione all’esterno dei Siti della rete Natura 2000 e dell’assenza di effetti diretti o indiretti su tali Siti ovvero della sua localizzazione all’interno di superfici impermeabilizzate degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all’art. 2 della legge regionale 06 giugno 2017, n. 14, individuati nei PAT/PI già oggetto di Valutazione Ambientale Strategica.

MODULO EDITABILE del Comune di Venezia 

Procedimenti in materia di VIA e di VAS 
Il Proponente è sempre tenuto a presentare all’Amministrazione titolare del procedimento in materia di VIA o di VAS, a corredo della relativa domanda, il modulo per la procedura di VINCA a seconda del livello valutativo previsto.

Per ciascuno dei livelli di valutazione, la procedura si conclude con un parere motivato rilasciato dall’Autorità per la VINCA.

Vai al sito della Regione Veneto/V.Inc.A

Come disposto dall’articolo 21, comma 1, del Regolamento regionale n. 4/2025 contestualmente cessa di avere efficacia la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 1400 del 29/08/2017 .

Tuttavia, per le procedure di VINCA non ancora concluse al 20 Gennaio 2025, data di entrata in vigore di tale Regolamento regionale, ai sensi dell’articolo 19 del medesimo e dell’art. 23 della legge regionale n. 12/2024, si applica la disciplina previgente.

Normativa di riferimento

 

Normativa di riferimento Italiana

 
“Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4.” Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (pubblicata in G.U. 303 del 28.12.2019
La documentazione di cui sopra è scaricabile dalla pagina novità della Regione del Veneto (apre una nuova pagina) 
 
Principale Normativa di riferimento Regionale

Legge Regionale n. 12 del 27 maggio 2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)." 

Regolamento Regionale n. 4 del 09 gennaio 2025  "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)." 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 14 gennaio 2025 “Approvazione delle condizioni d'obbligo, dei formulari (format proponente e format valutatore) e delle declaratorie previste per le procedure valutative in materia di VINCA. Legge regionale n. 12/2024, art. 17. Regolamento regionale n. 4/2025”. 

Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 3 del 15 gennaio 2025  “Attuazione dell'articolo 19, comma 4 del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle domande di VINCA e delle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento.” 

Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 15 del 17 febbraio 2025 “Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento.” 

Perimetri dei siti Natura 2000

Perimetri dei Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciali (ZPS) e altre aree protette che interessano la laguna di Venezia, possono essere consultati tramite il Geoportale Urbanistica del Comune di Venezia o in alternativa tramite il Webgis Natura 2000 della Regione del Veneto. 

 

 

CONTATTI

Cristina Zuin - Responsabile del Servizio
tel. 041 274 6057
e-mail cristina.zuin@comune.venezia.it
e-mail tematica: valutazioni.ambientali@comune.venezia.it

Indirizzo PEC: territorio@pec.comune.venezia.it

 
Ultimo aggiornamento: 09/04/2025 ore 14:23