Albo Pretorio

L’Albo Pretorio garantisce la pubblicazione di quei documenti che, per produrre i loro effetti, necessitano per legge della pubblicazione (siano essi prodotti dal Comune o da altre Amministrazioni che ne richiedano la pubblicazione).

In base all’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dall’ 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti dalle pubbliche amministrazioni con la pubblicazione sul proprio sito internet.

Vengono pubblicati all’Albo Pretorio anche gli atti destinati a singoli cittadini, quando i destinatari risultino irreperibili al momento della consegna, e gli atti di privati per i quali la legge prescriva la pubblicazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO

Il servizio si rivolge agli uffici del Comune, alle pubbliche amministrazioni, alle aziende/società partecipate o ad altri soggetti ai fini della pubblicazione dei documenti che, per produrre i loro effetti, necessitino per legge della pubblicazione all’albo o che comunque abbiano l’esigenza di portarli a conoscenza dei cittadini.

QUALI SONO I REQUISITI PER POTER UTILIZZARE/RICHIEDERE IL SERVIZIO

la richiesta di pubblicazione deve recare l’indicazione del periodo per il quale si richiede l’affissione.

COME USUFRUIRE DEL SERVIZIO

I soggetti che, a norma di legge, siano tenuti a pubblicare un documento all’Albo Pretorio comunale devono inviare richiesta al Comune attraverso la casella di posta elettronica certificata. Alla richiesta va allegato il documento da pubblicare in formato pdf (non pdf/A). Vanno inoltre specificati il termine iniziale e finale di pubblicazione e l’oggetto del documento da pubblicare.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito al contenuto degli atti, provvedimenti e comunicazioni pubblicati, che grava, pertanto, esclusivamente sul soggetto che ne richiede la pubblicazione.

 

Ultimo aggiornamento: 09/07/2024 ore 11:22