Aliquote

pagina aggiornata al 21/05/2020


A decorre dal 1 gennaio 2020,  per gli immobili diversi dall'abitazione principale e  diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 dell’art. 1 della L. 160/2019, l'aliquota di  base  e'  pari allo 0,86 per cento e  i  comuni,  con  deliberazione  del  consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06  per  cento  o  diminuirla fino all'azzeramento. (art. 1 comma 754 L. 160/2019)
 
Limitatamente  agli  immobili  non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed esclusivamente per l’annualità 2020, i  comuni,  con  espressa  deliberazione  del consiglio comunale, da adottare ai sensi del  comma 779, art. 1 L.160/2019,  pubblicata nel sito  internet  del Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero dell'economia e  delle  finanze  (ai  sensi  del  comma 767),  possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino  all'1,14  per  cento,  in  sostituzione   della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e  confermata  fino  all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1  della  legge n. 208 del 2015.
 
I comuni negli anni successivi possono solo  ridurre la maggiorazione di cui al  presente  comma,  restando  esclusa  ogni possibilità di variazione in aumento. (art. 1 comma 755)
 
Per l'anno 2020, i comuni, possono approvare le  delibere  concernenti  le  aliquote  e  il  regolamento dell'imposta  oltre  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il  30  giugno 2020.  Dette  deliberazioni,  anche  se   approvate  successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020. (art. 1 comma 779)
 
A decorrere dall'anno 2021, i comuni, possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore  della L. 160/2019,  sentita  la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (art. 1 comma  756)
 
In ogni  caso,  anche  se  non  si  intenda  diversificare  le aliquote,  la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale  che consente, di elaborare un prospetto delle  aliquote, parte  integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il  prospetto  non e' idonea a produrre effetti.
 
Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e  di successiva  trasmissione  al  Dipartimento  delle finanze del Ministero dell'economia e  delle finanze  del  prospetto delle aliquote. (art. 1 comma 757).
 
In caso di mancata approvazione delle aliquote nei termini e nelle modalità sopra descritte, per l’annualità 2020 si applicheranno le aliquote base previste ai commi 754 e 755 dell’art. 1 L. 160/2019.
 
Con la risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato chiarito definitivamente che per l’anno 2020 non è previsto l’utilizzo del prospetto delle aliquote standard ma si utilizzeranno prospetti liberi come per gli anni precedenti.
Ultimo aggiornamento: 17/06/2020 ore 10:49