Negoziazione assistita
Il coniuge che intende procedere alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni della separazione o del divorzio può, tramite il proprio avvocato, addivenire ad una soluzione di negoziazione assistita con l'altra parte.
Il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (ex art. 3, 3° comma della Legge 104/92) ovvero economicamente non autosufficienti.
L'accordo deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, che autorizza l'accordo raggiunto in quanto rispondente all'interesse dei figli.
Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche in questo caso è prevista la necessità di trasmissione dell'accordo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per un controllo di regolarità.
Spetta allo stesso Procuratore della Repubblica il rilascio del nulla osta all'accordo.
La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti.
Intervallo di tempo fra la richiesta e la registrazione <= 30 giorni.
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Aggiornamento a cura del Servizio Stato Civile.