Agenzie immobiliari

dal 19.05.2020

pagina aggiornata al 01/09/2021


I titolari di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche sono tenuti, per le strutture ricettive gestite in forza di un mandato esclusivo o di sublocazione, al rispetto degli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento e facenti capo ai gestori.
 
Con specifico riferimento agli obblighi inerenti l’imposta di soggiorno, le agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le strutture gestite devono in particolare:
  • applicare l’imposta sui pernottamenti registrati presso le strutture gestite nella misura stabilita dal Comune;
  • informare l’ospite sull’importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno, sulle modalità e sui termini di pagamento e rilasciare quietanza in seguito all’incasso dell’imposta;
  • iscriversi al Portale IDS comunicando eventuali variazioni dei dati inerenti l’attività e le strutture gestite;
  • comunicare con periodicità trimestrale al Comune mediante il Portale il numero dei pernottamenti soggetti a tariffa, il numero dei pernottamenti esenti e di quelli esclusi.
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Ultimo aggiornamento: 01/09/2021 ore 10:45