Responsabilità / abbandono di minori o incapaci
Responsabilità
La responsabilità del vettore comunale che preleva l'alunno al termine delle lezioni scolastiche sussiste nel mero ambito del trasporto che si conclude con la discesa dell'utente alla fermata stabilita. Rimane pertanto l'obbligo, da parte del genitore (a eccezione dell'utenza frequentante la scuola secondaria di primo grado qualora sia stata presentata da parte della famiglia/tutore la liberatoria per la discesa autonoma dallo scuolabus - vedi pagina Liberatoria per la discesa autonoma e delega per il ritiro degli utenti), di attendere lo studente alla fermata e all'orario stabiliti.
Abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 del c.p.)
Chiunque abbandona una persona minore di anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Nell'impossibilità di consegnare il minore di quattordici anni al genitore o a persona da esso incaricata (se diversa dal genitore si dovrà compilare ed inviare la delega per il ritiro dell'alunno dallo scuolabus - vedi pagina Liberatoria per la discesa autonoma e delega per il ritiro degli utenti), verrà data immediata comunicazione alle autorità locali di Pubblica Sicurezza, per avviare le procedure necessarie per garantire la sicurezza del minore anche al fine di non incorrere nella fattispecie del reato di cui sopra. Rimane inteso che i disservizi provocati, quali allungamento dei tempi e dei percorsi potranno essere quantificati e richiesti ai genitori inadempienti a copertura dei maggiori costi sostenuti.
Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce: "Segnalazioni"