Vocabolario IMU - P
Vocabolario tributario P
Parentela
È in linea retta il rapporto che lega un parente direttamente ad un altro, ad esempio padre e figlio, nonno e nipote; è in linea collaterale il rapporto che intercorre tra coloro i quali hanno il capostipite in comune ma non discendono l'uno dall'altro, ad esempio i fratelli o zio e nipote.
I gradi di parentela, importanti per stabilire i diritti all'eredità e individuare i soggetti obbligati a fornire gli alimenti, si contano calcolando le persone e togliendo il capostipite. Ad esempio, padre e figlio sono parenti in linea retta di primo grado; nonno e nipote di secondo grado; tra fratelli esiste una parentela in linea collaterale di secondo grado, tra cugini di quarto grado, ecc. La parentela ha rilevanza giuridica fino al sesto grado (art. 77 c.c.).
La parentela legale, che nasce dal rapporto di adozione, è equiparata alla parentela naturale: con l'adozione infatti l'adottato entra a far parte della famiglia dell'adottante a pieno titolo, assumendo il normale rapporto di parentela con i parenti dei nuovi genitori.
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Parti comuni nel condominio
Pertinenze
Ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 dal 1 gennaio 2012, si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che le stesse siano destinate e effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale delle persone fisiche.
Ai fini di cui al comma 1°, si intendono pertinenze le unità immobiliari classificate e classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7." (una per categoria).
Per le pertinenze dell'abitazione principale, si applica l'aliquota dell'abitazione principale, a condizione che esista il requisito soggettivo di utilizzo. Tale requisito vale anche nel caso di più pertinenze solo una per categoria.
Esempio: 1- C2 (magazzini e locali di deposito), 1- C6 (Autorimesse, garages), 1- C7 ( tettoie chiuse o aperte).
Sono in ogni caso escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta tutte le unità immobiliari delle categorie C/2 - C/6 e C/7 produttrici di reddito (date in affitto).
I casi in cui le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) godono della stessa aliquota dell'abitazione principale:
* pertinenze delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché direttamente utilizzate dal soggetto passivo;
* l'abitazione del cittadino italiano residente all'estero è considerata abitazione principale se la stessa non è affittata.
ATTENZIONE
Per quanto attiene alla detrazione dell'abitazione principale, se la stessa non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, essa deve essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta sulle pertinenze. (Circolare n. 114/E del 25.5.1999 - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate).