FAQ ICI
- CHI deve pagare?
- QUANDO si deve pagare?
- DOVE si paga?
- COME si calcola l'imposta?
- ABITAZIONI LOCATE
- LE AUTOCERTIFICAZIONI - I modelli e i termini
- MAGGIORE DETRAZIONE: come si applica nel caso di comproprietà?
- PERTINENZE: che cosa sono? Aliquote e detrazione?
- OMESSA DICHIARAZIONE: qual è la sanzione?
- FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI: qual è la riduzione?
- EREDITÀ: quali sono gli effetti in caso di rinuncia?
- NESSUN OBBLIGO DEGLI EREDI nel caso di successione
- MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO
CHI deve pagare?
L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie). Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario).
Dal 1° gennaio 2001, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della Finanziaria 2001, nel caso di concessione su aree demaniali "Soggetto passivo" ICI è il Concessionario.
Il soggetto tenuto al versamento dell'ICI dovuta per i beni sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs 9/11/1998 n. 427 è l'amministratore del condominio o della comunione.
L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio e ad attribuire le relative quote al singolo titolare dei diritti di godimento addebitandole nel rendiconto annuale.
QUANDO si deve pagare?
Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune può avvenire in un'unica soluzione entro il 16 giugno, oppure in due rate:
- entro il 16 giugno - acconto
- entro il 16 dicembre - saldo
I versamenti delle rate (1):
Acconto:
l'importo deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
Saldo:
l'importo deve essere pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nell'anno in corso con l'eventuale conguaglio sulla prima rata;
Unica soluzione:
in questo caso l'imposta dovuta si calcola applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell'anno in corso.
Se l'importo da versare risulta, per effetto dell'applicazione delle aliquote e detrazioni, inferiore a 12 euro, il contribuente non deve effettuare alcun versamento.
Qualora l'importo da versare sia superiore a 12.00 euro, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.
Arrotondamento Versamenti in Euro
Si ricorda che, a norma dell'art. 166 della Legge Finanziaria 296/2006, "il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo."
(1) ATTENZIONE
Ai sensi dell'art 6 comma 8 del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473, il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
DOVE si paga?
I versamenti si effettuano a favore del Concessionario:
- direttamente allo sportello della Concessione presente sul territorio: Mestre - Via Torino, 180 (senza commissioni aggiuntive)
- presso gli Uffici Postali con l'utilizzo del Conto Corrente n.88661483 intestato a EQUITALIA POLIS S.P.A. VENEZIA-VE-ICI
- dal 1° maggio 2007, su provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26.04.2007 è possibile effettuare il versamento ICI utilizzando il modello F24 presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'uso è completamente gratuito).
Si riporta il Modello F24 con le relative informazioni per la compilazione e i codici tributo.
Si fa presente che il codice Ente per il Comune di Venezia è: "L736"
Con Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, l'Agenzia delle Entrate ha modificato i codici tributo per il versamento con modello F24 relativi all'ICI.
Da informazioni ricevute dal Concessionario Equitalia Polis S.p.A. Prov. Ve - ICI - Agente Riscossione (ex Gest Line S.p.A.) in data 08.04.2008 si riporta di seguito l'elenco delle banche convenzionate presso le quali il pagamento dell'ICI è in ESENZIONE di COMMISSIONI:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARCON - VENEZIA
Filiali di: Marcon; Favaro Veneto; Chirignago; Quarto d'Altino; Jesolo; Marghera; Mestre; Spinea; Venezia.
Agenzie di: Gazzera; Portegrandi; San Liberale.
BANCA S. BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE
Tutte le Filiali ed Agenzie della provincia di Venezia.
BANCA DEL VENEZIANO
Agenzie di: Arino di Dolo; Concordia Sagittaria; Eraclea; Pramaggiore; San Donà di Piave -Santo Stino di Livenza .
COME si calcola l'imposta?
L'imposta si determina applicando al valore degli immobili e sulla base dei requisiti posseduti, una delle aliquote previste tenendo conto delle detrazioni e delle riduzioni d'imposta.
Fabbricati - il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:
- 100 per le categorie A e C con l'esclusione degli uffici classificati (A10) e dei negozi classificati (C/1);
- 140 per la categoria B (art. 2, comma 45, D.L.262/06 convertito in L.268/2006);
- 50 per tutti gli uffici (A10) e per gli immobili classificati nella categoria D (capannoni, alberghi, banche, cinema, ecc.);
- 34 per i negozi C/1.
Fabbricati privi di rendita catastale: si considera la rendita attribuita a fabbricati similari (rendita presunta) da trasformare in valore imponibile con i coefficienti indicati;
Fabbricati appartenenti al gruppo "D", privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese: il valore imponibile è quello che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.
Aree fabbricabili - la base imponibile è il valore venale, risultante al 1° Gennaio dell'anno d'imposta, avendo riguardo: alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentito, agli oneri per eventuali lavori di adattamento, ai vincoli posti dagli strumenti urbanistici, ai prezzi medi di mercato.
Terreni agricoli - il valore imponibile è dato dal reddito dominicale, risultante in catasto al 1° Gennaio dell'anno
d'imposta, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.
Cittadini italiani residenti all'estero. L'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, si considera abitazione principale a condizione che non risulti affittata.
Fabbricati inagibili o inabitabili - L'imposta è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono dette condizioni. Esclusi i periodi in cui siano in corso lavori per la conservazione, l'ammodernamento e il miglioramento degli edifici. L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere comunicata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.Si tratta di situazioni non rimediabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Vuoi conoscere la tua rendita catastale? Collegati al sito:
ABITAZIONI LOCATE
vai alla sezione Abitazioni locate
LE AUTOCERTIFICAZIONI - I modelli e i termini
Cos'è l'autocertificazione?
Per autocertificazione si intende "la certificazione prodotta dall'interessato in sostituzione della normale certificazione (art.2, L.15/1968) e rappresenta cioè la possibilità per il cittadino di fornire notizie in modo semplice e con meno oneri.
La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Per ottenere l'applicazione di aliquote agevolate o le ulteriori detrazioni previste dalle delibere annuali non oggetto di dichiarazione deve essere presentata una autocertificazione entro il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi.
Vedi tabella riassuntiva "scadenza presentazione autocertificazioni"
La mancata presentazione dell'autocertificazione, pur in possesso dei requisiti prescritti, fa decadere il diritto all'agevolazione.
Una autocertificazione resta valida, anche per anni successivi, fino a quando non intervengono condizioni modificative ai fini dell'aliquota.
Per le unità immobiliari abitative soggette ad aliquote del 7 e del 9 l'autocertificazione non è dovuta.
L'Amministrazione Comunale ha predisposto i modelli di autocertificazione che si ritirano presso l'Ufficio Tributi o scaricandoli dal sito (Modulistica).
MAGGIORE DETRAZIONE: come si applica nel caso di comproprietà?
Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.lgs n. 504/92, nei casi espressamente indicati, il contribuente può godere di una maggiore detrazione sull'abitazione principale di Euro 136,86 mediante presentazione di autocertificazione apposita.
La maggiore detrazione è prevista per coloro che risultano essere proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che si trovano nelle seguenti condizioni:
* Titolare di assegno sociale;
* Portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 104/1992 ;
* Coniuge/Genitore convivente di portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 104/1992;
* Invalidità civile riconosciuta al 100% ;
* Ricoverato in lungodegenza per più di otto mesi nel periodo d'imposta e ottenuto nel medesimo periodo un contributo economico dell'Amministrazione Comunale.
La maggiore detrazione è legata alla situazione soggettiva del contribuente, per cui un invalido al 100%, comproprietario al 50% con la moglie dell'abitazione in cui vive, ha diritto a detrarsi oltre ai 60.68 Euro a titolo di detrazione per abitazione principale anche gli ulteriori 136.86 Euro. La maggiore detrazione per abitazione principale, si estende alle pertinenze della stessa.
PERTINENZE: che cosa sono? Aliquote e detrazione?
Ai sensi dell'art. 2 bis del "Regolamento ICI" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 16/11/98, così come modificata ed integrata dalle delibere del Consiglio Comunale n. 205 del 14-15/12/98 e n. 186 del 20/12/1999, divenuta esecutiva il 30/12/99:
1.
"Si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che le stesse siano destinate e effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale delle persone fisiche;
2.
Ai fini di cui al comma 1°, si intendono pertinenze le unità immobiliari classificate e classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7."
Per le pertinenze dell'abitazione principale, dal 1 gennaio 2000 si applica l'aliquota dell'abitazione principale, a condizione che esista il requisito soggettivo di utilizzo.
Tale requisito vale anche nel caso di più pertinenze.
Esempio: due garage; un garage e magazzino.
Sono in ogni caso escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta tutte le unità immobiliari delle categorie C/2 - C/6 e C/7 produttrici di reddito (date in affitto).
I casi in cui le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) godono della stessa aliquota dell'abitazione principale:
* pertinenze delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché direttamente utilizzate dal soggetto passivo;
* pertinenze di abitazioni acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di ristrutturazione o di restauro che ne impediscano l'immediato utilizzo abitativo, purché tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto;
* un'altra unità immobiliare (non più di una), oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori - figli) purché gli stessi utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale e siano ivi residenti;
* le abitazioni concesse in locazione ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato;
* l'abitazione del cittadino italiano residente all'estero è considerata abitazione principale se la stessa non è affittata.
Si ricorda che i contribuenti sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione ICI nel caso in cui si verificasse la perdita o l'acquisizione del requisito di pertinenza.
(Dichiarazione ICI)
ATTENZIONE
Per quanto attiene alla detrazione dell'abitazione principale, se la stessa non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, essa deve essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta sulle pertinenze. (Circolare n. 114/E del 25.5.1999 - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate).
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI: qual è la riduzione?
Sono quei fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all'uso per cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'imposta è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono dette condizioni e comunque non durante il periodo in cui siano in corso lavori per la conservazione, l'ammodernamento e il miglioramento degli edifici.
L'inagibilità o l'inabitabilità devono essere comunicate con presentando l'autocertificazione (Modulistica).
EREDITÀ: quali sono gli effetti in caso di rinuncia?
Le norme in materia precisano:
* Codice Civile, art. 521:
"Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato"
* Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni":
1. Art. 28, comma 2:
"Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari..."
2. Art. 28, comma 5:
"I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredità .... e ne hanno informato per raccomandata l'Ufficio del Registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità.."
3. Art. 31:
1. "La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione." (così modificato dal comma 78 dell'art.1, L.27/12/2006, n.296) :
... c) all'art.31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalla seguenti: "dodici mesi"...
2. "Il termine decorre... dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'art. 28..."
Ciò premesso, ai fini ICI l'erede non ha nessun obbligo, se ha formalizzato la rinunzia nei modi fissati dalla legge, in quanto non è soggetto passivo d'imposta.
NESSUN OBBLIGO DEGLI EREDI nel caso di successione
L'art. 15 comma 2 della legge n. 383 del 18/10/2001 ha eliminato l'obbligo di presentare la comunicazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) da parte dell'erede ed i legatari.
L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO
I cittadini, persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75), in un'unica soluzione nel periodo 1^ dicembre 16 dicembre, con l'applicazione degli interessi nella misura del 3%. Il calcolo degli interessi deve essere effettuato esclusivamente sull'importo dovuto per l'acconto che si sarebbe dovuto pagare entro il 16 giugno.
Nel caso di notifica di avvisi di accertamento ICI, i cittadini non residenti in Italia, dovranno versare l'importo dovuto con bonifico bancario a favore del:
COMUNE DI VENEZIA - ICI SANZIONI
codice IBAN IT68F0760102000001009404490
codice BIC BPPIITRRXXX
IMPORTANTE: per garantire una corretta rendicontazione del pagamento, è obbligatorio indicare nella causale del versamento il codice fiscale ed il numero dell'avviso al quale il bonifico si riferisce.
Una volta effettuato il pagamento, si dovrà far pervenire all'ufficio copia della quietanza nei seguenti modi:
- per mail, all'indirizzo tributiimmobiliari@comune.venezia.it
- per posta, all'indirizzo San Marco 4030 - 30124 VENEZIA VE