Conciliazione giudiziale
Che cos'è la conciliazione giudiziale
Essa è applicabile a tutte le controversie per le quali sono competenti le Commissioni Tributarie, non oltre la prima udienza, e può riguardare la controversia nel suo insieme o solo alcuni suoi aspetti. Per gli aspetti non conciliati la controversia prosegue nei modi ordinari.
Con quali modalità è possibile conciliare
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In udienza
Su iniziativa del giudice o delle parti. Nel caso di iniziativa del contribuente, lo stesso con una domanda di discussione in pubblica udienza, depositata in segreteria della Commissione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia.
L'Ufficio, prima dell'udienza, può presentare una proposta scritta già concordata con il contribuente. Se l'accordo viene confermato in udienza, viene redatto verbale, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.
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Fuori udienza
Come si conclude la conciliazione
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l'indicazione della Commissione Provinciale alla quale è stato presentato il ricorso;
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l'indicazione dell'Ufficio Tributario e del ricorrente;
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la volontà, gli elementi e le motivazioni della proposta conciliativa;
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la liquidazione delle somme dovute;
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la data e la sottoscrizione del funzionario responsabile dell'Ufficio e del ricorrente.
Come si perfeziona la conciliazione