Locazioni turistiche

Informazioni generali sul sito della Regione del Veneto - Turismo

Le attività di locazione turistica già avviate in forma imprenditoriale prima del 02/11/2024 NON SONO SOGGETTE all’obbligo di presentare la SCIA - pagina FAQ del sito BDSR del Ministero del Turismo.


LOCAZIONI TURISTICHE SVOLTE DA SOGGETTO NON IMPRENDITORIALE

Il SUAP non è competente per le Locazioni turistiche svolte da soggetto non imprenditoriale.

Per l'attivazione di Locazioni turistiche svolte da soggetto non imprenditoriale la procedura da seguire è:

  1. presentare la comunicazione alla Regione Veneto tramite l'applicazione regionale ROSS1000 con la quale si ottiene anche il codice CIR
  2. acquisire il codice CIN sul sito BDSR Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo.

LOCAZIONI TURISTICHE SVOLTE DA SOGGETTO IMPRENDITORIALE

Per l'attivazione di Locazioni turistiche svolte da soggetto imprenditoriale la procedura da seguire è:

  1. presentare la comunicazione alla Regione Veneto tramite l'applicazione regionale ROSS1000 con la quale si ottiene anche il codice CIR
  2. acquisire il codice CIN sul sito BDSR Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo.
  3. presentare la SCIA Segnalazione Certificata di Inizio attività al SUAP, esclusivamente in modalità telematica nel Portale SUAP di impresainungiorno.gov.it

 

Le SCIA di variazione e le comunicazioni di cessazione delle Locazioni turistiche svolte da soggetto imprenditoriale sono ugualmente presentate al SUAP tramite il Portale SUAP di impresainungiorno.gov.it

scelta settore

Immagine raffigurante la schermata relativa al percorso telematico sul Portale SUAP di impresainungiorno.gov.it

scelta operazione

Immagine raffigurante la schermata relativa al percorso telematico sul Portale SUAP di impresainungiorno.gov.it

Le pratiche di Locazione turistica non sono soggette a diritti di istruttoria a favore del Comune di Venezia.

Informazioni per la compilazione telematica presso il SUAP Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Venezia.

Le attività di locazione turistica già avviate in forma imprenditoriale prima del 02/11/2024 NON SONO SOGGETTE all’obbligo di presentare la SCIA. Il comma 8 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 prevede che ogni soggetto che esercita l’attività di locazione – breve o per finalità turistiche – in forma imprenditoriale, anche sulla scorta della “presunzione di imprenditorialità” di cui all’articolo 1, comma 595, della Legge 30/12/2020, n. 178, ha l’obbligo di presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Tali disposizioni, ai sensi del comma 15 dell’art. 13-ter D.L. n. 145/2023, si applicano a partire dal 02/11/2024 e non si intendono avere effetto retroattivo. Vedasi pagina FAQ del sito BDSR del Ministero del Turismo.

Informazioni sulle pratiche di Locazione turistica svolte da soggetto imprenditoriale presso il Comune di Venezia - Settore Sportello Unico Commercio - Ufficio Attività Ricettive.


DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Verificare quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio, in particolare dall'art. 63.


IMPOSTA DI SOGGIORNO

I titolari di attività di locazione turistica sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento per l'imposta di soggiorno. Per maggiori approfondimenti, accedi alla sezione IDS Imposta Di Soggiorno del sito del Comune.


ESPOSIZIONE DEL CODICE CIN

Informazioni per l'esposizione della targhetta contenente il codice CIN Codice Identificativo Nazionale

Non è obbligatoria l'esposizione del Codice Identificativo Regionale (CIR). La normativa regionale non prevede l’obbligo di esposizione del CIR ma prevede l'obbligo dell'esposizione del CIN Codice Identificativo Nazionale - Vedasi art. 9 del Regolamento regionale n. 2/2019


COMUNICAZIONE DELLE PERSONE ALLOGGIATE

La comunicazione alla Questura va fatta con il Portale AlloggiatiWeb della Polizia di Stato.


 

Ultimo aggiornamento: 19/02/2025 ore 23:16